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L'uso della fascia tricolore da parte del
soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza
per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più
evidente dalla modifica apportata dall'art.
4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all'art. 36, comma 7,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 [1].
Il più recente intervento normativo,
con il quale è stato espressamente disposto che "distintivo
del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune", è di carattere
sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo
di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e
alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici
conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.
Viene attribuito ad un elemento simbolico
una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata
a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri
titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea
l'impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato
e della comunità locale.
Non a caso la disposizione segue immediatamente,
nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del
sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi
consigli: le due norme risultano così accomunate sotto
il profilo del significato istituzionale.
La disciplina dell'uso della fascia tricolore
non è dettata compiutamente dalle norme, ma è
rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere
amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più
aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è
legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali,
di capo delI'amministrazione comunale e di ufficiale di governo.
Nell'uso corrente si è affermata
la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte
le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per
il significato del tricolore statuito dall'art.
12 della Carta Costituzionale [2]; ciò richiama
tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale
dell'unità ed indivisibilità della Repubblica.
L'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco
impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia
tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità
e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà
dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui
ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento
dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.
Va tenuto presente, a tal fine, che l'art.
54 della Carta Costituzionale [3], nell'imporre a tutti
i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce
per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con
disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.
Il sistema delle autonomie, infatti, anche
nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni,
ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell'autonomia:
che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di
autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento
generale che, originario e sovrano, determina i caratteri
peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in
esso si trovano a coesistere e ad operare.
Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto
precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando
che il delicato ruolo che l'attuale assetto ordinamentale
riserva agli organi esponenziali delle comunità locali
implica sempre adeguati canoni comportamentali.
Il Ministro: Russo Jervolino |