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Fondato nel 1995
Il diritto all'antenna
Note a una sentenza della Cassazione
Diritto
L'interessantissimo
articolo che segue è tratto dalla Rivista "Giurisprudenza
Italiana".
E' stato scritto da Elio Bergamo, figlio di Francesco Bergamo, IOZF.
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dottor Bergamo, che
collabora a questa rivista, ha pubblicato sul numero di aprile della
stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto
all'antenna e può essere di estrema utilità per quei colleghi
che abbiano problemi in questo delicato momento.
Grazie di tutto a Francesco e a suo figllo.
Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana"
di aprile 1999.
Cassazione
Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre Presidente
- Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.). - Obbialero (avv.
Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).
Comunione
e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto dell'edificio
- Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C. c.
art. 1102).
Né
l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato
possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti,
in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà
comune dello stesso
(1)
.
Omissis L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano
gli estremi dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna
ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata
senza privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero,
del godimento del tetto e senza impedire allo stesso (e agli altri condomini)
l'esercizio del concorrente potere di fatto precedentemente esercitato
sul tetto medesimo. Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi
dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore)
abbia esorbitato dai limiti del compossesso ovvro abbia comportato apprensione
esclusiva del bene con mutamento dell'originario compossesso (Cass.,
2 dicembre 1994, n. 10363; 28 gennaio 1985 n. 432). Pertanto con riguardo
all'utilizzazione del tetto, effettuata da un compossessore mediante
installazione di antenna ricetrasmittente, la configurabilità
di uno spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con azione
di reintegrazione o manutenzione, postula il riscontro e l'accertamento
che l'indicata utilizzazione ecceda i limiti segnati dalla concorrente
facoltà degli altri compossessori traducendosi in un impedimento
totale o parziale ad un analogo uso da parte di costoro.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato. il richiamo
dell'art. 1372 cc. è del tutto inconferente perché, con
riguardo a edificio in condominio, ancorché dotato di antenna
televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né
il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di
singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini,
in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà
comune dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n. 7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in condominio,
posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa
comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con la conseguente
possibilità di ritrarne dal bene una utilità più
intensa rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite
di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, e di non impedire
l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di
una antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo
condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in concreto che
per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto, o per
altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri
la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
Nel caso specifico è stato accertato, mediante c.t.u., che l'installazione
dell'antenna non ha alterato la destinazione del tetto nè privato
gli altri condomini della facoltà di installare sul tetto analoghe
antenne ricetrasmittenti. Omissis.
Il
diritto all'antenna
1)
Premessa. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe,
ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare
l'antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al precedente
orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti
la comunione. In particolare si afferma che:
- l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio,
effettuata senza privare agli altri condomini compossessori del godimento
del tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio del concorrente potere
di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno
spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con l'azione di
reintegrazione o manutenzione (1) ;
- nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa
approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti,
in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il dirtto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà
comune dello stesso (2) ;
- in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può
usare della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare,
con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa,
e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita
l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte
di un singolo condomino radioamatore (3) a condizione che si
verifichi in concreto, che per le dimensioni dell'antenna in rapporto
a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso
non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto
stesso analogo uso particolare. La Suprema Corte non considera, peraltro,
nè le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si possono
trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna, nè l'evoluzione
giurisprudenziale che c'è stata in materia. E' opportuno pertanto,
ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si annota, vedere
quale sia l'attuale stato normativo, nonché l'evoluzione giurisprudenziale,
con la precisazione che con il termine "aereo" si farà
riferimento a quella parte integrante di un impianto televisivo o radiofonico
o ricetrasmittente che è l'antenna.
2) La normativa La prima legge speciale emanata in materia,
e tuttora in vigore, è la L.6 maggio 1940, n. 554 (Disciplina
per l'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) che recita
- all'art. 1: "I proprietari di uno stabile o di un appartamento
non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà, di
aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiotonici appartenenti
agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi,..."
- all'art. 2: "Le installazioni ... devono essere eseguite
in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3agosto
1928, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima o a terzi';
-all'art. 3: "Il proprietario ha sempre facoltà di
fare nel suo stabile qualunque lavoro od innovazione ancorché
ciò importi la rimozione od il diverso collocamento dell'aereo,
né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo
stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire prevent vamente il detto utente,
al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione
od al diverso collocamento dell'aereo";
- all'art. 5: "Coloro che non intendono più servirsi
dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento
di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria
cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della proprietà. La rinunzia anzidetta non sarà
necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente";
- all'art. 11: "Le contestazioni derivanti dall'installazione
di aerei esterni, ai sensi dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 2, sono
decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del
Ministero delle Telecomunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta
di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del
2° comma dell'art. 2 e di stabilire l'indennità da corrispondersi
al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva
limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà
stessa".
Viene poi in considerazione il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
che
- all'art 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio
per acquisire gli immobili necessari agli impianti di telecomunicazione
ed opere accessorie esercitati dallo Stato o da concessionari, per il
riconosciuto carattere di pubblica utilità degli stessi, e per
quelli di uso esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità
con decreto ministeriale;
- all'art 232 recita "Negli impianti di telecomunicazione
di cui al precedente art. 231, 1° comma, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario sia al di
sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei
lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili
a prospetto. Il proprietario od il condomino non può opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini. I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile
di sua proprietà del personale esercente il servizio che dimostri
la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e
manutenzione de gli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente
articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità";
- all'art 233 si prevede l'imposizione di servitù coattiva,
con indennità, per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed
impianti connessi alle opere considerate all'art. 231 c.c.;
- all'art. 237, 2°c comma, recita: "il proprietario ha sempre
facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione ancorché
essa importi la rimozione o diversa collocazione degli impianti, dei
fili e di cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo
che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto
prefettizio che costituisce la servitù e salva in ogni caso l'applicazione
dell'art. 45 della L.23 giugno 1865, n. 2359";
- all'art 397 recita: "I proprietari di immobili o di porzioni
di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprie
tà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio diffusione
appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo
la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà
medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art.
232, nonché il 2° comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere
realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro
delle Poste e Telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere
i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applichino
in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato.
In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità
che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria".
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il diritto
di aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello stabile o
appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la natura di
tale facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La
S.C. ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi più volte sull'argomento,
modificando, talvolta, anche radicalmente, i suoi orientamenti.
3)I primi orientamenti giurisprudenziali. La prima decisione
risale al 1960 (Cass., 4 maggio 1960, n. 1005, in Mass., 1960,1005,
e per la motivazione in Foro It., 1961,1,850, ed in Giust.
Civ, 1960,1,1122; conf. Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep.
Giur. lt. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10) ove
si ribadì il divieto, stabilito dalla legge n. 554/1940, per
i proprietari di opporsi alla installazione nella loro proprietà
di antenne destinate al funzionamento di apparecchi appartenenti a condomini
o inquilini; inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale
speciale limitazione al diritto di proprie tà potesse essere
equiparato a quello delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971 (Cass., 8 luglio 1971, n. 2169,
in Giur. It. 1974, I,1,507, con nota di Annunziata, Brevi
note sul diritto alla installazione di antenne televisive) (4)
quando si stabilì che il diritto previsto dall'art;1 legge n.
554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha natura personale,
cosicché il titolare può esercitano indipendentemente
dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello
stabile e di essere o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in particolare:
- trattandosi di diritto personale (di godimento), e non di diritto
reale, esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli proprietari
delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzo, lastrico solare)
e non dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione
attiva e passiva (salva naturalmente l'ipotesi di conferimento di poteri
ad hoc da parte degli in teressati: Cass., 8 luglio 1991, n.
2160, in Mass., 1991, 2160);
- se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo
titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo
locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il diritto all'antenna
a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione;
- l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce innovazione,
ma legittimo uso della cosa comune, e perciò non occorre l'autorizzazione
dell'assemblea condominiale prevista per le innovazioni; tale facoltà
può esercitarsi anche contro esplicito divieto del regolamento
condominiale, laddove la maggioranza non provveda, all'installazione
di antenna televisiva centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione
di ulteriori possibili trasmissioni, anche se diverse dai servizi esercitati
dallo Stato o dai suoi concessionari (Pret. Roma 15 novembre 1978, inedita;
Id. Frosinone, 25 luglio 1958, in Rep. Foro It., 1959, voce "Radiotelevisione",
n. 8; App. Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce cit., n. 4, inedite sul
Rep. Giur. lt.).
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art. 1102 c.c., per cui
il condomino con diritto d'aereo non dovrà turbare la sfera del
diritto degli altri in ordine al concreto godimento della cosa comune
oltreché rispetto alla possibilità di avvalersi di una
pari facoltà (5) . Tale limite, però, si dovrà
comunque coniugare e coordinare con l'art. 2 della legge n. 554/1940
e l'art. 232,3° comma, del D.P.R. n. 156/1973. Precisata pertanto la
natura del diritto d'aereo, la giurisprudenza si è poi occupata
dei limiti di tale diritto prevedendo che questi operano nei confronti
dei soli proprietari obbligati, non subendo tale diritto nessun altro
limite che non sia quello degli interessi generali, di modo che le installazioni
devono essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate
dall'art. 78 R.D. n. 2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata).
Viene così delineato un diritto d'aereo esterno, per l'abitante
di uno stabile che sia o diventi anche proprietario di impianto, che
comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie
per la messa in opera dell'antenna, compreso il diritto di accedere
temporaneamente all'appartamento di un condomino (6) , né
tale limitazione del diritto di proprietà è subordinata
all'esistenza di condizioni di necessità o di particolare utilità
(7) , purché, naturalmente, gravi sullo stabile in cui il
proprietario dell'aereo abita (8) .(Per eventuali contestazioni
sul diritto all'installazione, cioè qualora il diritto dell'utente
sia contestato o non sia soddisfatto) (9) , la competenza sarà
del giudice ordinario, spettando al ministro solo le questioni relative
all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione delle antenne
radio e televisive (Cass. n. 1005/60, cit.).
4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte
costituzionale . In un siffatto quadro giurisprudenziale si
inserisce nel 1976 una pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost.,
28 luglio 1976, n. 202, in Giur It, 1976,I,1,12) che nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1,2,45, della legge
n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
via etere di portata non eccedente l'ambito locale) ha consentito a
tutti i cittadini l'esercizio concreto del diritto alla manifestazione
del proprio pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo di diffusione.
Si apre così la possibilità di riferire agli articoli
della legge n. 554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non solo agli impianti
di ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione
esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di radiodiffusione
e trasmissione in generale. A conferma, segue, immediatamente una sentenza
della Cassazione a Sezioni unite (10) che afferma la più
ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva,
di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni dell'edificio,
antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche "al
funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatore"
applicando analogicamente l'art. 1 della legge n. 554/1940, relativa
alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche,
alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali
(tale posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù
né come diritto personale di godimento, bensì come vero
e proprio diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
- la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. It., 1981,I,2,212,
con nota di Vincenzi, statuisce che il diritto di aereo esterno,
connesso dall'art. 1 legge n. 554/1940 e dal l'art. 232 del D.P.R. n.
156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve analogicamente
estendersi "agli impianti od antenne destinate ad irradiare trasmissioni
via etere";
- la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene applicabile
analogicamente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le comunicazioni
radiofoniche alle antenne di apparecchi oltreché televisivi,
anche radioriceventi e ricetrasmittenti per radioamatori (11) ;
- il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre del 1980, in
Rep. Giur.It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", nn.
63-64, e per la motivazione in Foro It., 1981,I,3007, riconosce
ad una emittente privata la facoltà di installare, senza autorizzazione
del condominio, in applicazione estensiva dell'art. 1 legge n. 554/1940,
sempreché non si impedisca il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello stabile, antenne,
non diverse per forma da quel le riceventi, "anche per la diffusione"
radiofonica e televisiva di notizie pubblicitarie a pagamento (12) ;
- Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret.
Monza, 12-15 luglio 1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano,
7 maggio 1991, Trib. Monza, 30 aprile 1992, tutte inedite sul Rep.
Giur. It., per il quale l'installazione da parte di un soggetto
di manufatto nell'immobile di sua proprietà esclusiva non può
costituire violazione del diritto del proprietario del fondo confinante,
rimanendo nella sfera del giuridicamente indifferente il peggioramento
dell'aspetto esteriore del fondo o della veduta che dallo stesso si
gode per effetto della presenza del manufatto stesso.
A conferma di questa chiara evoluzione estensiva della giurisprudenza
giunge nel 1983 una pronuncia della Cassazione (13) che, in sede
di precisazione della natura del diritto di antenna, negando l'inquadramento
sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione
per l'asserita mancanza del requisito della patrimonialità richiesta
per qualsiasi obbligazione (argomentando dal fatto che al diritto d'antenna
non corrisponde un diritto d'indennità per il proprietario d'immobile)
lo qualifica come "facoltà - compresa nell'amplissimo diritto
primario riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione alla libera manifestazione
del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante ad ogni
cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto
alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero
altrui (diritto all'informazione) - attinente al l'esercizio del diritto
stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante
radio e televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione...
Tratta si perciò di un dovere legale speciale non inquadrabile
nella categoria delle obbligazioni ex lege la cui osservanza
non deve però comportare a carico del soggetto tenuto una menomazione
apprezzabile del diritto di proprietà" (14) .
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità
di installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo
costituito dall'articolo 397 del D.P.R. n. 156/1973 (inesistenza di
un tale diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista
da tale norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via
etere del pensiero comprende quello di installare l'antenna necessaria
a diffonderlo (15) , sia ribadendo la legittimità della
applicazione analogica della disciplina vigente per le antenne riceventi
a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso
limite previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di qualsiasi
menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale godimento dell'immobile
da parte del proprietario o degli altri condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in
parte effettuato, del diritto d'aereo dei privati cittadini nella sua
più ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione del Consiglio di
Stato (Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n. 594, inedita sul Rep.
Giur.It.) (16) ove si stabilisce che:
- l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne radioelettriche
ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste
e Telecomunicazioni;
- le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi
urbanistiche, sulla tra sformazione del territorio, possono essere liberamente
installate senza alcuna autorizzazione comunale.
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema
se i manufatti relativi all'installazione dell'antenna (tralicci, antenna,
...) siano o meno soggetti al regime della concessione edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982,
n. 503) e nel 1980 il T.A.R. Piemonte (22 luglio 1980, n. 652), inedite
sul Rep. Giur. It., per cui anche se l'installazione di antenne
è tra i privati proprietari un diritto soggettivo, il relativo
esercizio nei confronti del Comune andava sottoposto ai poteri preventivi
e repressivi del Sindaco, secondo le leggi urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla
luce della detta pronuncia del Consiglio di Stato, non è considerata
"costruzione" l'installazione di antenna, salvo naturalmente
il caso che il materiale di cui sia composto il manufatto, realizzato
sopra o sotto il suolo, quale che sia la sua destinazione e la tecnica
posta in essere, diano all'oggetto caratteristiche tecniche di stabilità
ed immobilità (App. Napoli, 17 febbraio 1958, medita sul Rep.
Giur It.), con con seguente applicazione anche delle norme sulle
distanze legali.
5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali. All'orientamento
della sentenza della Cassazione del 1976, invece si rifà Cass.,
24 marzo 1994, n. 2862, in Mass., 1994, 247, e per la motivazione
in Corriere Giur., 1994,9, con nota di De Tilla, che,
ignorando peraltro l'esistenza della sentenza del 1983, configura a
favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva, un vero e
proprio diritto soggettivo perfetto.
Peraltro tale diritto è condizionato solo nei confronti dell'interesse
generale, talché l'installazione dev'essere eseguita in conformità
con le norme contenute nell'art. 78 del R.D. n. 2295/1928, ma non mai
nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge
si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni
non debbano impedire il libero uso della proprietà secondo la
sua destinazione, né recare danni alla proprietà medesima
(17) .
E proprio sotto un profilo più strettamente del diritto di proprietà,
come si è visto in apertura, si colloca la sentenza in commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai considerato
la natura pubblica dell'attività svolta dai radioamatori. Questi
infatti hanno il dovere nei casi di calamità naturale o di situazioni
di pubblica emergenza di consentire l'uso gratuito dei loro impianti
in sostituzione di quelli normali, interrotti a causa degli eventi,
o di effettuare, sempre gratuitamente, le comunicazioni di servizio
delle amministrazioni o inerenti alle operazioni di soccorso o ricerca
di persone e cose (D.M. 27 marzo 1974, c.d. Decr.Togni; art. 11 D.P.R.
n. 156/1973). E' vero che tale servizio di pubblica utilità è
solo potenziale, tuttavia ciò non esclude che esso possa concorrere
a rafforzare il diritto all'antenna per i radioamatori.
1)
Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio
1994, n. 154, in Giur. It. 1994,I,1,1305, con nota di Cerere;
Id., 13 luglio 1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693, Id., 11 marzo
1993, n. 2947 ibid., Id., 28 gennaio 1985, n. 432, in Mass., 1985,432.
2) Cass., 3 agosto 1990, n. 7825, in Mass., 1990, 7825,
ove si precisa che l'installazione della antenna non deve pregiudicare
l'uso del terrrazzo da parte degli altri condomini e comunque non arrechi
agli stessi un qualche impedimento o di farne parimenti uso secondo
il loro diritto; Id., 6 novembre 1985, n.5399, in Giur. It. 1987,I,133,
precisa che la delibera assembleare che vieti l'installazione dell'antenna,
ove non ricorrano ipotesi di pregiudizio alle parti comuni dell'edificio
o all'uso del bene da parte di altri condomini, è nulla, con
la conseguenza che il condomino interessato - sempre che non abbia espresso
voto favorevole alla delibera - può far accertare il proprio
diritto alla installazione, anche se non abbia impugnato la decisione
dell'assemblea nei termini e nei modi di cui alI'art. 1137 c.c.
3) Secondo l'art. 330, 20 comma, del D.P.R. n. 156/1973 "l'attività
del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con
l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati,
di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici
a scopo di studio e di istruzione individuale ed osservazioni di indole
puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino
l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazione".
4) In senso conforme: Cass., 11 marzo 1975, n. 906, in Mass.,
1975, 906, la precedente costruzione non soddisfaceva soprattutto
per l'impossibilità di allargare la sfera delle limitazioni al
diritto di proprietà; il Pretore di Salerno (ord.), 24 ottobre
1990, in Arch. loc., 1992,176, dice espressamente che il diritto
alla installazione non ha natura reale, ovvero non si configura come
una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile
in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché
la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità
di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'appartamento,
mentre ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde
lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del
condomino e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al
giudice ordinario; il Pretore di Roma, 13 luglio 1987, in Foro It.,
1988,I,2415 ed in Arch. Loc. 1989, 180, ricorda che l'impedimento
all'esercizio del diritto d'installazione d'antenna ricetrasmittente
sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto
da alcuni condomini di consentire l'accesso ai tecnici incaricati di
riattivare l'antenna, nonché attraverso il rifiuto dell'amministratore
di consegnare la chiave della porta di accesso ditale terrazza) non
legittima l'azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto
non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.
Conforme è il Comporti, Le servitù predialì
in Tratt. di dir. priv. diretto da P Rescigno, 8, Torino,
1982, 239, che configura tale fattispecie come una limitazione legale
della proprietà, e non come una servitù coattiva.
5) Questo è l'ambito in cui si muove la sentenza che si
annota; ma quid iuris se in un condominio fossero occupati tutti
gli spazi idonei all'installazione di aereo?
Nulla quaestio per l'installazione di antenne televisive ove
ben si può ricorrere, come d'altronde accade sempre più
spesso nella pratica, ad antenne centralizzate. I problemi maggiori
nascono per i radioamatori ove tale soluzione non è adottabile
per problemi di ordine tecnico. Ritengo inevitabile in tale caso una
limitazione del diritto del condomino; tale limitazione non è
tuttavia definitiva, il diritto d'aereo rimane infatti condizionato
sospensivamente fino al momento in cui la situazione di fatto consenta
l'installazione di una nuova antenna. In caso di più condomini
limitati nel loro diritto la condizione si considererà verificata
per chi attende da maggior tempo.
(6) Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. It. 1965,
voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10, e perla motivazione in
Temi Rom., 1964, 11-12, 709; Trib. Salerno, 31 gennaio 1958, in Foro
It. 1958, I, 808, con osservazioni di Branca, medita sul
Rep. Giur. It.; salvi i limiti sopra citati e quelli impliciti
quali il dovere preventivamente stabilire con il proprietario dell'immobile
modi e tempi per le esecuzioni delle relative opere, non potendosi installare
l'antenna all'insaputa od in assenza di questi: Pret. Nardò,
30 giugno 1965, in Giur. It. 1967, I, 2, 571, con nota di Protetti,
ha accolto la domanda di manutenzione nel possesso esperita dal proprietario
dell'immobile, con conseguente ordine di rimozione dell'antenna; tra
l'altro tale effetto si sarebbe dovuto produrre in ogni caso in quanto
l'antenna era stata installata su di uno stabile diverso da quello abitato
dal proprietario d'aereo, in violazione dell'art. 1 legge n. 554/1940.
7) Trib. Napoli, 10 aprile 1961, medita sul Rep. Giur. It.,
e per la motivazione in Foro Nap., 1961,I,1.
8) Pret. Nardò, cit.; l'art. 397 del D.P.R. n. 156/1973
parla di un diritto degli abitanti o condomini dello stabile e non di
un diritto erga omnes.
Ancora più controversa è la questione della natura del
diritto di installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà
altrui in relazione all'esercizio di attività radiofonica nella
unità immobiliare sita in un edificio condominiale. La risposta
favorevole si è basata sul rilievo che tale attività,
anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio
di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione
del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve
in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo
la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima
od a terzi (Trib. Latina, 16 novembre 1992, inedita sul Rep. Giur.
It., ma per la motivazione in Giur. di Merito, 1993, 945).
Si è altresì affermato che, l'art. 1122 c.c. vieta solo
di compiere nella proprietà esclusiva opere che possano danneggiare
le parti comuni dell'edificio, il semplice mutamento d'uso della proprietà
esclusiva deve ritenersi lecito se non vietato dal regolamento condominiale.
Si è quindi ritenuto che non contravviene al regolamento - vietante
la destinazione degli appartamenti ad uffici o a industrie, o ad usi
che turbino la tranquillità dei condomini o costituiscano pericolo
per Io stabile o ne menomino il decoro - la destinazione dell'appartamento
a studio per trasmissioni televisive (Trib. Roma, 27 ottobre 1980, in
Rep. Giur. It. 1981, voce "Radiocomunicazioni", n.
64, e per la motivazione in Giur. di Merito, 1982, 321); la statuizione
- che ha considerato lecita l'installazione di antenna televisiva trasmittente
sul balcone di un singolo appartamento, non diversa per forma dalle
comuni antenne riceventi - prende fondamento dal rilievo che deve considerarsi
innovazione, come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120
c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma soltanto quella
che alteri l'identità o la destinazione della cosa stessa con
conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, mentre non
possono ritenersi innovazione gli atti di maggiore utilizzazione della
cosa comune, che non ne importino alterazione o modificazione e non
precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare
la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato
la modifica.
In senso contrario si è invece ritenuto (Trib. Lecce, 15 aprile
1983, inedita) che la facoltà prevista dalI'art. 397 D.P.R. n.
156/1973 di installare sulla proprietà altrui antenne destinate
alla ricezione dei servizi di radiodiffusione spetta solo a coloro che
hanno, nello stabile, la casa di abitazione e non pure a chi vi esercita
un'attività commerciale o artigianale.
9) In caso di rifiuto del condomino alla installazione sarà
necessario adire l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza
od un provvedimento d'urgenza; si è ritenuta legittima la tutela
ex art. 700 c.p.c. del diritto dei condomini di passare attraverso l'appartamento
di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva
sul tetto dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo
apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo (Pret.
Roma, 16 dicembre 1990, inedita nel Rep. Giur. It., ma per la
motivazione in Arch. Loc., 1990,801; sul piano delle azioni giudiziarie
si vedano altresì Cass., 25 febbraio 1986, n. 176, in Giur.
It. 1987,I,1,133). E' comunque preclusa la possibilità di
farsi ragione da sé: art. 392 c.p.
10) Cass., 22 ottobre 1976, n. 3728, in Mass.,1976,3728,
e per la motivazione Foro It., I,430).
11) Non è accoglibile l'opinione di chi come il Gentili,
in Giur. It., 1985, I,1, 783, sostiene che non sia applicabile
l'art. 232 del D.P.R. n. 156/1973 agli impianti di emissione via etere
data la "differenza obiettiva esistente tra i due tipi di impianti,
essendo quello destinato alla trasmissione assai più complesso
ed ingombrante che non quello destinato alla semplice ricezione",
visto che quanto all'antenna, è identica, semmai l'uni ca differenza
potrebbe risultare nell'apparecchio ricetrasmittente che però
è destinato inevitabilmente ad essere collocato all'interno dell'abitazione
di chi trasmette.
12) Conforme a tale orientamento è Gallone, Antenne
radiotelevisive ed immissione di onde, in Riv. Giur. Edil., 1982,I,
245, il quale si pone altresì il problema dei disturbi causati
dalle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne trasmittenti inquadrando
esattamente il problema nell'art. 844 c.c. in materia di immissioni.
Tuttavia i disturbi causati nella ricezione di immagini televisive o
all'interno di apparecchi telefonici derivanti dall'opera di trasmissione
dei radioamatori, saranno egualmente illegittime, anche se non eccedano
la normale tollerabilità, nel caso in cui la potenza di alimentazione
anodica dello stadio finale del trasmettitore sia superiore a quella
fissata nella relativa licenza (arg. ex art. 9, 2° comma, D.P.R. 5 agosto
1966, n. 1214).
A mio avviso, qualora poi la percezione del disturbo fosse dovuta all'apparecchio
televisivo o telefonico, per relativa vetustà, il radioamatore
che pure trasmetta nei limiti di potenza consentiti, sulle frequenze
cui è abilitato e che non causi disturbi al di fuori di quel
singolo caso, sarà tenuto ad apportare all'apparecchio disturbato
le opportune modifiche e ciò in quanto non è riscontrabile
nell'ordinamento giuridico un dovere di aggiornamento tecnico agli ultimi
ritrovati tecnologici.
In argomento si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 740 del 27 luglio 1981
che dà esecuzione agli Atti finali della conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre
1979, dedicato appositamente ai disturbi derivanti da trasmissione.
13) Cass., 18 dicembre 1983, n. 7418, in Giur. It., 1984,I,1,1267
ed in Foro It. 1984,I,415, ove in nota vi sono cenni sulla situazione
relativa agli USA; ribadita da Cass., 6 novembre 1985, n. 5399, cit.,
per la quale qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata
una antenna televisiva centralizzata ed un condomino intenda invece
installare una antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può
vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso
del terrazzo da parte degli altri condomini od arrechi un qualsiasi
altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una de le parti comuni,
mentre al di fuori di tale ipotesi una delibera che vieti l'installazione
deve essere considerata nulla; Cass., 25 febbraio 1986, n. 1176, in
Mass., 1986,1176.
14) Per una distinzione all'interno del precetto costituzionale
tra libertà di informarsi, libertà di informare e libertà
di essere informati, v. Barile - Grassi, voce "Informazione
(Libertà di)", in App. Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1983,
199; Rossi Carleo, Il diritto all'informazione nei suoi aspetti
privatistici, in Riv. Dir. Civ. 1984,II,129; Cuflaro, Profili
civilistici del diritto all'informazione, Napoli, 1986.
15) "Appare evidente che se il trasmettitore ed il ricevitore
hanno la potenzialità di effettuare una comunicazione, la comunicazione
stessa non può essere di fatto realizzata se manca il mezzo di
trasmissione del fenomeno radioelettrico: l'antenna", La Pesa,
Leggi e normative sul servizio di radioamatore, Faenza, 1994,
cui si rinvia per una analisi tecnico-giuridica dei problemi afferenti
solo i radioamatori; si veda, altresì, Pedemonte, Radiotelevisione
e servizi radioelettrici. Installazione di antenne ricetrasmittenti,
in Nuova Giur. Comm., 1985,II,134.
16) A brevissima distanza, il 27 ottobre 1988, segue una sentenza
della Corte costituzionale, la n. 1030, inedita sul Rep. Giur. It.,
ove si statuisce che per usare apparecchi radio ricetrasmittenti
di debole potenza non è più necessario ottenere la concessione
ma è sufficiente una semplice autorizzazione amministrativa.
17) Ulteriori limitazioni possono sorgere di fatto (ad es. insufficiente
lastrico solare per poter installare l'antenna) o per legge (ad es.
il fatto di trovarsi nei pressi di un aeroporto civile o militare limita
la libertà di telecomunicazione via etere del privato il cui
interesse viene subordinato a quello pubblico, v. L. 8 aprile 1983,
n. 110 in materia di "Protezione delle radiocomunicazioni relative
all'assistenza ed alla sicurezza di volo").
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non ionizzanti
e sulla certificazione di idoneità delle antenne (legge reg.
Veneto n. 29/1993 e legge n. 46/1990, salva però la necessità
di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 sulla protezione
delle strutture contro i fulmini), né le disposizioni sulla compatibilità
elettromagnetica (D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, art. 2, n. 3).
In materia di radiotelecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19 settembre
1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10 luglio 1995, n. 391,
regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte
verso l'estero.
Articolo di Elio Bergamo,
tratto da Radio Rivista n. 11 - 1999 da pag. 85 a pag. 89
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