- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
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Visto l'articolo 1, comma 2, della legge
5 febbraio 1998, n. 22;
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Visto l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
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Ritenuto che a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato,
sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento
contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della
bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei
casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del
comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
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Acquisito il parere della competente
commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la
corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso
nei termini il proprio parere;
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Udito il parere del Consiglio di Stato,
epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza
del 20 settembre 1999;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
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Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
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E m a n a
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il seguente regolamento:
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Capo I
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Esposizione delle bandiere
all'esterno degli edifici pubblici
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Art. 1.
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a) all'esterno degli edifici ove hanno
sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del
Governo nelle province;
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b) all'esterno delle sedi degli altri
uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o
dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla
provincia;
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c) all'esterno delle sedi centrali delle
autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale,
nonche' di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla
lettera b).
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2. Le bandiere vengono inoltre esposte
sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
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a) nelle giornate del 7 gennaio (festa
del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile
(liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata
d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione
popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre
(festa dell'unita' nazionale);
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b) nella giornata del 24 ottobre
(giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni
Unite;
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c) in altre ricorrenze e solennita'
secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
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3. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici
giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti
previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di
tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai
sensi dell'articolo 2 della stessa legge.
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4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le
scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi
degli organi centrali di governo di ciascuna universita', nonche' nelle
sedi principali delle singole facolta' e scuole.
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5. Nelle occasioni indicate al comma 2,
sugli edifici gia' quotidianamente imbandierati si potranno esporre
ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
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Art. 2.
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1. La bandiera nazionale e quella
europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su
aste o pennoni posti alla stessa altezza.
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2. La bandiera nazionale e' alzata per
prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra
ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove
siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due,
e' lasciato libero il pennone centrale.
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3. La bandiera europea anche nelle
esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
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Art. 3.
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1. In segno di lutto le bandiere esposte
all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita'
superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
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Art. 4.
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1. Salvi i casi indicati all'articolo 1,
comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere e' regolato
secondo quanto previsto dai commi seguenti.
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2. Le bandiere all'esterno degli edifici
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della
legge, nonche' di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attivita' dei
rispettivi uffici.
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3. Le bandiere all'esterno delle scuole e
delle universita' statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
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4. Le bandiere all'esterno degli edifici
in cui hanno sede uno o piu' seggi elettorali sono esposte
dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla
chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
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5. L'esposizione delle bandiere
all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e
degli istituti italiani di cultura all'estero e' effettuata secondo le
istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.
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6. Tranne il caso di cui al comma 4, le
bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono
ammainate al tramonto.
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In ogni caso l'esposizione esterna delle
bandiere nelle ore notturne e' consentita solo a condizione che il luogo
sia adeguatamente illuminato.
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Capo II
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Esposizione delle bandiere nelle
cerimonie
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Art. 5.
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1. Se la bandiera nazionale e' portata in
pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
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2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono
applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
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Capo III
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Esposizione delle bandiere
all'interno degli uffici pubblici
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Art. 6.
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1. All'interno degli uffici pubblici la
bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte
negli uffici:
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a) dei membri del Consiglio dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato;
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b) dei dirigenti titolari delle direzioni
generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato
nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi
una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
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c) dei titolari della massima carica
istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei
titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla
lettera b);
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d) dei titolari della massima carica
istituzionale delle autorita' indipendenti;
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e) dei dirigenti degli uffici giudiziari
indicati nell'articolo 1, comma 3;
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f) i capi delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di
cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa.
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2. La bandiera nazionale e quella europea
sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni
ordine e grado.
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3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si
espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
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Art. 7.
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1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le
bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono
esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimita' della
scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il
posto d'onore a destra o al centro.
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2. In segno di lutto potranno adattarsi
alle bandiere due strisce di velo nero.
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Capo IV
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Disposizioni generali e finali
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Art. 8.
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1. All'esterno e all'interno degli
edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi
di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite
ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali,
fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di
cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del
Governo.
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Art. 9.
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1. Le bandiere sono esposte in buono
stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le
reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
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2. Su ciascuna asta si espone una sola
bandiera.
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Art. 10.
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1. Ogni ente designa i responsabili alla
verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e
all'interno.
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2. I rappresentanti del Governo nelle
province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione
delle bandiere.
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Art. 11.
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1. Sono fatte salve le disposizioni
particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed
organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie,
del cerimoniale militare e di quello internazionale.
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Art. 12.
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1. L'esposizione delle bandiere
all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali
e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive
amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea
sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente
ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la
prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
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Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000
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CIAMPI
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D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
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Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo,
registro n. 120, foglio n. 27
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
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- Note alle premesse.
- - L'art.87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- - Si riporta il testo dell'art. 1, comma
2, della legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali
sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell'Unione europea":
- "2. Le regioni possono,
limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2,
emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente
legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia,
nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a),
b), ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad
emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400".
- - Si riporta il testo dell'art. 17, comma
2, della legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
- "2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- - Si riporta il testo dell'art. 2, commi
1 e 2, della citata legge n. 22 del 1988:
- "Art. 2. - 1. La bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte
all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di
diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi
esercitano le rispettive funzioni e attivita':
- a) gli organi costituzionali e di rilievo
costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio
dei Ministri e' riunito;
- b) i Ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e
comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le universita' statali.
- 2. La bandiera della Repubblica italiana
e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei
seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero".
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- Note all'art. 1:
- - Per il testo dell'art. 2 della legge n.
22 del 1998, si vedano le note alle premesse.
- - Si riporta il testo dell'art. 1 del
regio decreto n. 12 del 1941:
- "Art. 1. - 1. E' approvato l'unito
testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente
decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal
Ministro delle finanze.
- Il testo anzidetto avra' esecuzione a
cominciare dal 21 aprile 1941.
- Art. 2. - 1. Con successivi provvedimenti
saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la
delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.".
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici 
Flag etiquette
Il Tricolore - Esporlo non è un optional. Le "istruzioni per l'uso" sono leggi dello Stato - Come si espone
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