![]() Fondato nel 1995 Leggi Italiane sul diritto d'antenna.
IN
ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI,
Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimità costituzionale di una norma sostanziale o processuale è ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioè conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art.1 della l.6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto è condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'installazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, è tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice ordinario. Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì' strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione ne arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA) Il locatore non è responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento indipendentemente dalla qualità di condominio). Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987, I, 1, 133 Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota). Foro it. 1986, I, 707. La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, è giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota). Foro it. 1986, I, 707. Riv. giur. edilizia 1986, I, 328. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2 Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11. Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914. Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I, 682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I, 1, 1267. Arch. civ. 1984, 145 (nota). Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11. L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi, salva la loro facoltà di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorchè ciò importi la rimozione dell'antenna stessa senza obbligo d'indennità - si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. - Conforme - Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I, 245 (nota). L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto risulta però condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima. Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II, 348 (s.m.). Il diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitù coattiva a danno del condominio è esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I,2,212 (nota). La domanda
del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore proprietario
a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa
per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria
e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda
di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla
l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979
n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7. Corte di
Cassazione sezione II sentenza n.5517 del 5/6/1998. Testo originale
tratto da rivista del 12/98 "IL CARABINIERE " pag. 12. Sono un
radioamatore "regolare", con tanto di permesso rilasciatomi
dal Ministero delle Comunicazioni. A nostro
parere il divieto che il condominio Le ha imposto e' del tutto illegittimo.
Lei infatti, come partecipante alla comune proprieta' del tetto, lo
puo' usare ai sensi dell' articolo 1102 del Codice Civile per un Suo
fine particolare, anche se l'antenna sara' utilizzabile solo da Lei.
Dalla Sua parte c'e' anche una consolidata giurisprudenza della Corte
di Cassazione, che recentemente si e' espressa in questo senso con
la sentenza numero 5517 del giugno 1998. Giurisprundenza Parti comuni
- antenna installazione - diritto del proprietario e del conduttore
- sussistenza L'Inquilino
di un immobile condominiale ha il diritto personale di installare
e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul
terazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprieta' esclusiva
di alcuni condomini) nonche' di compiere tutte le attivita' necessarie
alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile
in via cautelare col ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.. - competente,
pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato
(comduttore o comodatario) dell'alloggio. Parti comuni
- antenna installazione - diritto del condominio e del conduttore
- del terzo - legittimita' esclusione Risulta
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.
232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione
dell'art. 21 Costituzione, non prevede la possibilita' di installare
antenne TV anche sui terazzi degli stabili adiacenti a quello in cui
abita l'utenteove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi
con l'antenna installata sul proprio stabile a causa della posizione
di quest'ultimo tra edifici piu' alti. Il diritto di installare un'antenna
TV, pertanto spetta esclusivamente al condominio e all'inquilino dello
stabile interessato all'installazione ma non all'utente che non abita
in tale stabile. Parti comuni
- antenna Diritto di installazione sulla terazza - facolta' del proprietario
al liberouso della stessa - permanenza - conseguenza Gli
artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla
disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile
per analogia anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R.
29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non
possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di
abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici
o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione
dell'antenna sulla terazza dell'edificio, ferma restando la facolta'
del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione
anconche' comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna,
che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva
che il proprietario della terazza che vi abbia eseguito dei lavori
comportanti la rimozione dell'antenna non puo' essere condannato al
ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere
a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.
Il diritto all'antenna: Note a una sentenza della Cassazione Per contattarci, scrivete alla redazione di radiomarconi Grazie.Copyright © 1997-2008, all rights reserved The material on this page are the responsibility of its author |