Comitato Guglielmo Marconi International - Fondato nel 1995
Fondato nel 1995

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
(Approvata il 4 dicembre 1796)


DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO


DIRITTI

I. I diritti dell'uomo vivente in Società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

II. La libertà civile consiste nel poter fare tutto ciò che non è vietato dalla legge.

III. L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è uguale per tutti o punisca o protegga. L'uguaglianza non riconosce alcuna distinzione di nascita, e non ammette alcuna autorità ereditaria.

IV. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

V. La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, e rendite, e del frutto del proprio lavoro e industria.

VI. La legge civile è la volontà generale espressa dal maggior numero dei Cittadini, o dei loro Rappresentanti.

VII. Ciò che la legge non vieta, non può essere ad alcuno impedito. Niuno può essere costretto a fare ciò che non comanda la legge.

VIII. Niuno può essere citato, accusato, arrestato, o detenuto, fuorché nei casi, e giusta la forma prescritta dalla legge.

IX. È delitto il procurare, spedire, sottoscrivere, eseguire o fare eseguire atti arbitrari.

X. Ogni rigore men che necessario per assicurarsi della Persona dell'imputato deve essere severamente vietato dalla legge,

XI. Niuno può essere condannato senza essere prima ascoltato, o legalmente citato.

XII. La legge non deve determinar pene che non siano rigorosamente necessarie e proporzionate al delitto.

XIII. Qualunque rigore diretto ad aggravare la pena decretata dalla legge è un delitto.

XIV. Non può veruna legge o criminale o civile avere effetto retroattivo.

XV. Ognuno può impegnare all'altrui servigio il tempo, e la fatica propria; ma non può vendere se stesso, né essere venduto. La propria persona è una proprietà inalienabile.

XVI. L'oggetto di qualunque imposizione è il pubblico bene. Il riparto fra i contribuenti dee regolarsi in proporzione delle loro facoltà.

XVII. La Sovranità risiede essenzialmente nella Universalità dei Cittadini.

XVIII. Niun individuo, e niuna Società parziale di Cittadini può arrogarsi la Sovranità.

XIX. Senza una delegazione legale, niuno può esercitare alcuna autorità, né alcun pubblico impiego.

XX. Ogni Cittadino ha un uguale diritto di concorrere o immediatamente, o mediatamente alla formazione delle leggi, ed alla nomina dei Rappresentanti del Popolo e dei funzionari pubblici.

XXI. Le cariche pubbliche non possono divenire proprietà di chi le investe.

XXII. La garanzia sociale non può aver luogo, se non è determinata la divisione delle autorità, prescritta l'estensione di ciascuna, ed assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.



DOVERI

I. La dichiarazione dei diritti include gli obblighi dei Legislatori; ma la conservazione della Società esige ancora, che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano non meno i loro doveri.

II. Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi impressi dall'Autore della natura nel cuore dell'uomo. – Non fate ad altri quel che non vorreste fatto a Voi. – Fate in ogni occasione agli altri quel bene, che vorreste per voi.

III. I doveri di ciascun individuo verso la Società sono: difenderla, servirla, vivere soggetto alle leggi, e rispettare coloro che ne sono gli organi.

IV. Non è buon Cittadino chi non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon sposo.

V. Non è persona dabbene chi non è francamente, e religiosamente osservatore delle leggi.

VI. Chi contravviene apertamente alle leggi si dichiara in stato di guerra con la Società.

VII. Chi senza contravvenire apertamente alle leggi, le elude con astuzia, offende il pubblico bene, e si rende indegno della comune stima e benevolenza.

VIII. La conservazione della proprietà è la base su cui poggia l'agricoltura, il commercio, ogni maniera d'industria e tutto l'ordine sociale.

IX. Ogni Cittadino deve il proprio servizio alla Patria, e alla conservazione dei sacri diritti di libertà, uguaglianza, sicurezza, e proprietà, qualunque volta la legge lo invita a difenderli.



COSTITUZIONE


CAPO I
DIVISIONE DELLA CITTÀ, E DEL TERRITORIO

Art. 1 – I Cittadini esercitano la sovranità per mezzo dei loro Rappresentanti. A farne con buon ordine la scelta, fa d'uopo, che si distribuiscano in distinte radunanze. Questa distribuzione rende necessaria la divisione della Città, e del territorio.

Art. 2 – La Città è divisa in 53 Parrocchie, ed il territorio in 367. Tutte le Parrocchie della Città sono distribuite in 16 Regioni. Quelle del Territorio in 65 Cantoni.
Le Regioni sono le seguenti, cioè:
I) S. Maria della Carità - S. Isaia.
II) S. Nicolò di S. Felice - S. Cristina di Pietralata.
III) S. Caterina di Saragozza - S. Maria delle Muratelle.
IV) S. Giovanni in Monte – S. Damiano - S. Mammante - S. Agata - S. Maria della Ceriola.
V) S. Procolo - S. Giacomo dei Carbonesi.
VI) S. Biagio.
VII) S. Cristina della Fondazza - S. Giuliano - S. Maria del Tempio - S. Catterina di Strada Maggiore - S. Leonardo.
VIII) S. Maria Maddalena - S. Sigismondo.
IX) S. Cecilia - S. Maria della Mascarella.
X) S. Martino Maggiore - S. Tommaso del Mercato.
XI) S. Gregorio - S. Giorgio - S. Benedetto.
XII) S. Barbaziano - S. Martino - S. Lorenzo.
XIII) S. Maria Maggiore - S. Pietro - S. Giacomo de' Piatesi.
XIV) S. Salvatore - S. Gervasio - S. Sebastiano - S. Margherita - S. Michele del Ponticello -Ss. Silvestro e Martino - Celestini - S. Maria de' Baroncelli.
XV) S. Stefano - Carobbio - S. Maria de' Foscherari - S. Andrea - S. Matteo - S. Matteo del Mercato di Mezzo - S. Nicolò degli Albari.
XVI) S. Michele de' Leprosetti - S. Tommaso di Strada Maggiore - S. Vitale - S. Donato.
Li 65 Cantoni sono li seguenti, cioè:
1°) S. AGATA - S. Agata - Amola.
2°) S. AGOSTINO - S. Agostino - Dosso Bolognese.
3°) ALLEMANI - Allemani - Fossolo - Caselle - S. Antonio di Savena - Croce del Biacco - Villanova.
4°) ANZOLA - Anzola - Sacerno.
5°) ARGILE - Argile – Asia - Mascherino - Gherghenzano.
6°) BAGNAROLA - Ronchi di Bagnarola - Pieve di Budrio.
7°) BARBAROLO - Barbarolo - Querceto Bisano - Zena - Castel Nuovo - Campeggio - Cassano - Gorgognano - Gragnano.
8°) BARGIO - Bargio - Camugnano - Guzzano - Badi - S. Damiano - Mogne Carpineta - Suviana.
9°) BARICELLA - Baricella.
10°) BAZZANO - Bazzano - Crespellano - Pragatto.
11°) BELVEDERE - Rocca Corneta - Grecchia - Lizzano - M. Acuto dell'Alpi - Viticciatico.
12°) BORGO PANIGALE - Borgo Panigale.
13°) BUDRIO - Budrio - Cento di Budrio - Fiesso.
14°) CAPRARA - Caprara - Vado - Veggio - Pian di Setta - Casaglia di Caprara - Ignano - Carviano - Tavernola - Spericaro - Salvaro - Grizzana.
15°) CASALECCHIO - Casalecchio - Ceretolo - Olmetola - Gesso - S. Maria.
16°) CASAL FIUMINESE - Casal Fiuminese - Crovara d'Imola - Carseggio - Pedriolo - Casalino - Fiagnano - Pezzolo - Sassonero - Sassatello - Sassoleone - Macerato - Gesso - S. Andrea - Filetto.
Quegli abitanti di questo Cantone che sono domiciliati nella Parrocchia della Maddalena di dominio estero si considerano addetti alla vicina parrocchia di Macerato.
17°) CASIO - Casio - Verzone - Savignano - M. Acuto Ragazza - Casio Castello - Vigo - Prada - Trasella - Casola di Casio - Vimignano - Burzanella.
18°) CASTAGNOLO - Castagnolo - Bondanello - Funo - Castagnolo Minore - Sabbiuno - Stiatico.
19°) CASTEL BOLOGNESE - S. Petronio - Serra - Casalecchio - Borello - Biancanigo - Campiano - La Pace.
Quegli abitanti di questo Cantone che sono domiciliati nelle Parrocchie di Casarola, Castel Nuovo e S. Pietro in Laguna di Dominio estero, si considerano addetti a quelle Parrocchie che sono ad essi le più vicine.
20°) CASTEL FRANCO - Castelfranco in S. Maria - Castelfranco in S. Giacomo Manzolino - Fort'Urbano.
21°) CASTEL GUELFO - Castel Guelfo - S. Martino del Madesano - Buda - Portonuovo.
22°) CASTEL S. PIETRO - Castel S. Pietro - Poggio di Castel S. Pietro - Liano di Sotto.
Liano di Sotto non è Parrocchia distinta da Liano di Sopra, ma è distinto Comune, e per servire all'uguale riparto della popolazione si pone sotto un Cantone diverso.
23°) CASTENASO - Castenaso - Colunga - Quaderna - Russo - Prunaro.
24°) CORTICELLA - Corticella - Arcoveggio - Beverara - Bertalia.
25°) CREVALCORE - Crevalcore.
26°) S. EGIDIO - S. Egidio - Villola - Quarto Superiore - S. Donino - Calamosco - Quarto Inferiore.
27°) GAIBOLA - Gaibola - Ravone - Roncrio - Ancognano - Casaglia - Paderno - Sesto - Sabbiuno di Montagna - S. Giuseppe.
28°) GALLIERA - Galliera - Massumatico - S. Vincenzo - S. Venanzo - Poggetto.
29°) S. GIORGIO - S. Giorgio - Argelato - Cinquanta.
30°) S. GIOV. IN PERSICETO - S. Giovanni in Persiceto - Castagnolo di S. Giovanni - Zenerigolo -Tivoli.
31°) S. GIOV. IN TRIARIO - S. Giovanni in Triario - Cazzano - S. Martino in Soverzano - Ca' de' Fabri.
32°) GRANAGLIONE - Granaglione - Boschi di Granaglione - Orsegna - Capanne.
33°) LABANTE - Labante - Musiolo - Villiana - Rocca - Rocca Pittigliana - Casiglio - Pietro Colora -Affrico.
34°) LOIANO - Loiano - Bibolano - Monzone - Roncastaldo - Anconella - Glugliara - Scanello - Scascoli - Trassasso.
35°) LONGARA - Longara - Bonconvento - Casadio - S. Vitale - Trebbo.
36°) MALARBERGO - Malarbergo - Poggio Renatico - Pegola - Altedo - Gallo.
37°) MARANO - Marano - Vigorso - Viadagola - Veduro - Granarolo - Cadriano.
38°) S. MARINO - S. Marino - Lovoleto - S. Maria in Duno - Saletto.
39°) MARTIGNONE - Martignone Budrie - S. Maria in Strada.
40°) S. MATTEO DELLA DECIMA - S. Matteo della Decima - Iorenzatico.
41°) MEDICINA - Medicina - Ganzanico - Villafontana - Villafontana S. Donino.
42°) MEZZOLARA - Mezzolara - S. Martino in Argine.
43°) MINERBIO - Minerbio.
44°) MOLINELLA - Molinella - Durazzo - Dido - Capo di Fiume.
45°) MONTE CALDERARO - M. Calderaro - Sassuno - Vedriano - Liano di Sopra - M. Cerere - Pizzano - Vignale - Frassineta - Rignano - Monte Renzo.
46°) MONTEVEGLIO - Monteveglio - Oliveto - Fagnano - Serravalle - S. Apollinare - M. Budello - Zappolino - Gavigano -
Serravalle S. Pietro.
47°) OZZANO S. PIETRO - Ozzano S. Pietro - S. Biagio - Stifonti - Ozzano S. Andrea - M. Armato - Castel de' Britti - S. Cristoforo Ciagnano - Pizzocalvo - Casola Canina.
48°) PALATA - Palata - Bevilacqua - Sammartini - Caselle - Galeazza.
49°) PANZANO - Panzano - Gaggio di Piano - Riolo - Rastellino - Recovato.
50°) PIANORO - Pianoro - Musiano - Badalo - M. Rumici - Guzzano di Pianoro - Pino - Vizzano - Riosto - Battidizzo - Brento.
51°) S. PIETRO IN CASALE - S. Pietro in Casale - Maccaretolo - Cenacchio - S. Alberto - Gavasetto - Rubizzano.
52°) PIUMAZZO - Piumazzo - Calcara.
53°) PONTECCHIO - Tignano - Mongardino - Amola di Montagna - Tizzano - Moglio - Nugareto - Montechiaro - Castel del Vescovo S. Lorenzo - Castel del Vescovo S. Pietro.
54°) PORRETTA - Porretta - Castelluccio - Bombiana - Capugnano - Gaggio.
55°) SALA - Sala - Padulle - Bagno.
56°) SAMBRO - Sambro - Creda - Zaccanesca - Gabbiano - Val di Sambro - S. Andrea - Cedrecchia -Ripoli - Lagaro - Valle - Val di Sambro S. Benedetto - Monte Fredente - Monte Acuto Valese - Qualto.
57°) SAMOGGIA - Samoggia - Mongiorgio - Savigno S. Biagio - Savigno S. Prospero - Maiola - M. S. Pietro - Tiola - M. S. Giovanni - Savigno S. Croce - Merlano - Ponzano.
58°) SASSO - Sasso Predoso - Maddalena - Scopeto - Sirano - Lagune - M. Severo - S. Chierlo - Stanzano - Iano - Ronca - Panico - Luminasio - Rasiglio - Canovella.
59°) SCARICALASINO - Monghidore - Lognola Val di Savena - Valgattara - Castel dell'Alpi - Vergiano - Fradusto - Stiolo.
60°) SELVA - Selva - Fiorentina - Vedrana - S. Antonio della Quaterna.
61°) S. ROFILLO - S. Rofillo - Misericordia - M. Calvo - Rastignano - S. Siverio sussidiale - Crovara - Farneto - Iola.
62°) TOLETO - Toleto - Sassomolare - Castel d'Aiano - Susano - Roffano - Villa d'Aiano - Cereglio.
63°) VARIGLIANA - Varigliana S. Lorenzo - Varignana S. Giorgio - Varignana S. Maria - S. Maria della Cappella - Casalecchio dei Conti.
64°) VERGATO - Vergato - Vedeghetto - Malfolle - Prunarolo - Montasico - M. Pastore - Rodiano - M. Cavaloro - Venola - Calvenzano - Liserna.
65°) ZOLA - Zola - Casola - Pradalbino - M. Maggiore - S. Lorenzo in Collina.

Art. 3 – Ogni Regione e Cantone si raduna nel suo Capo luogo. Capo luogo è la prima Parrocchia nominata in ciascuna Regione e Cantone.

Art. 4 – Il Corpo Legislativo può rettificare la divisione della Città e del Territorio e mutare il luogo delle Radunanze, ritenendo però lo stesso numero delle Regioni e dei Cantoni.



CAPO II
STATO POLITICO DEI CITTADINI

Art. 5 – Ogni uomo nato, e dimorante nello Stato della Repubblica che sia maggiore degli anni 21, è Cittadino Bolognese.
Il figlio di Cittadino nato accidentalmente fuori di Patria si considera nato in Patria.

Art. 6 – È pure Cittadino Bolognese ogni straniero ammesso legalmente prima della Costituzione alla Cittadinanza di Bologna, purché dimori nello Stato della Repubblica e sia maggiore di anni 21.

Art. 7 – Diviene Cittadino Bolognese ogni straniero, che oltre l'essere maggiore di anni 21, ha dimorato per 10 anni consecutivi, e possiede beni stabili nello Stato della Repubblica.

Art. 8 – Ogni Rettore, o altro Capo laicale di ciascuna Parrocchia tiene un registro dei Cittadini abitanti nella sua Parrocchia.

Art. 9 - Quei Cittadini che vogliono esercitarne i diritti vi si fanno descrivere. Niun Cittadino, che non vi sia descritto, può esercitarli.

Art. 10 – Ogni Cittadino che abbia un'annua rendita non minore di L. 200, o in beni stabili, o in crediti fruttiferi, o in stipendi pubblici, ne dà la denuncia, perché sia notata nel Registro civico.

Art. 11 – Convinto di aver denunciato il falso è escluso per 10 anni dai Comizi e da ogni ufficio stabilito dalla Costituzione.

Art. 12 – L'esercizio dei diritti di Cittadino non compete, e si perde per morte civile, per uffizi, o titoli di un Governo Straniero, per parentela sino al terzo grado con qualche Sovrano, e per condanna a pene afflittive, o infamanti.

Art. 13 – L'esercizio dei diritti di Cittadino è sospeso da un interdetto giudiziale per cagione di furore, o demenza, o imbecillità.

Art. 14 – Qualunque Cittadino che abbia dimorato per dieci anni consecutivi fuori dello Stato della Repubblica senza spedizione o autorizzazione del Governo, è giudicato straniero. Non riacquista i diritti di Cittadino, se non dopo aver soddisfatto le condizioni previste nell'articolo 7.

Art. 15 – Dopo l'anno decimo della Repubblica non potrà alcuno essere notato nel registro civico se non prova di saper leggere e scrivere.



CAPO III
COMIZI GENERALI

Art. 16 – I Comizi generali si formano dai Cittadini domiciliati nella stessa Parrocchia.

Art. 17 – Vi presiede il Rettore, o altro Capo laicale della parrocchia, il quale elegge un Segretario, e tre assistenti ai scrutini, che sappiano leggere e scrivere.

Art. 18 – Ove non si trovino tante persone che sappiano leggere e scrivere, la disposizione di questo articolo deve almeno valere pel Segretario.

Art. 19 – Si hanno ordinariamente in Città e nel Territorio delle rispettive Parrocchie li... per eleggere Deputati alli Comizi Decurionali in ragione di uno per ogni dieci Cittadini della Parrocchia. Gli eletti si chiamano Decurioni.

Art. 20 – Se, divisi in dieci li Cittadini di ogni Parrocchia, resti un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo alla elezione di un altro Decurione.

Art. 21 – La elezione si fa per scrutinio segreto, cioè ogni Cittadino nomina un soggetto o per scheda, o all'orecchio del Presidente, del Segretario, degli Assistenti a' scrutini. Quelli, che hanno più nomine sono eletti. In parità di nomine decide la sorte.

Art. 22 – Niuno può dar voto per Procuratore, né in più di un Comizio generale.

Art. 23 – Se taluno avesse due domicilii, l'uno stabile, e l'altro accidentale, deve dar voto dove ha domicilio stabile.

Art. 24 – Tutto ciò, che si facesse nei Comizi generali, tanto fuori del loro oggetto, quanto contro le forme prescritte dalla Costituzione, è nullo.

Art. 25 – Niuno può intervenire con armi ne' Comizi generali.

Art. 26 – Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver comprato, o venduto un voto, o esserselo procurato con maneggi dolosi, è escluso dai Comizi, e da ogni uffizio stabilito dalla Costituzione per anni 20, e in caso di recidiva per sempre.



CAPO IV
COMIZI DECURIONALI

Art. 27 – I Comizi decurionali si formano dalli Decurioni domiciliati nella stessa Regione, o Cantone.

Art. 28 – Vi presiede provvisionalmente il più vecchio d'età, e il più giovane, che sappia leggere e scrivere, fa l'ufficio di Segretario, finché, mediante scrutinio segreto, siasi fatta l'elezione di un Presidente, di un Segretario, e di tre Assistenti a scrutini.

Art. 29 – Si hanno ordinariamente in Città, e nel Territorio nel capoluogo di ciascuna Regione, e Cantone li… di ciascun anno, per nominare Elettori alli Comizi elettorali, e un Giudice e Vice Giudice di pace per ogni Regione, e Cantone.

Art. 30 – La scelta degli Elettori si fa col seguente ordine:
– I Decurioni di ciascuna Regione scelgono 22 Elettori fra' Cittadini domiciliati nella loro Regione;
– I Decurioni di que' Cantoni, ne' quali resta compresa una delle seguenti Terre, e Castelli, cioè: S. Agata, Budrio, Castel Bolognese, Castel Franco, Castel Guelfo, Castel S. Pietro, Crevalcore, S. Giovanni in Persiceto, Medicina, e Porretta scelgono due Elettori fra' Cittadini de' loro Cantoni domiciliati fuori della Terra, o Castello, o loro sobborghi, e scelgono pure fra' Cittadini domiciliati dentro, un Elettore per ogni cento di questi stessi Cittadini.
Se, divisi per cento li Cittadini domiciliati dentro la Terra, o Castello, e loro sobborghi, resti un avanzo eccedente la metà di cento, vi è luogo alla scelta di un altro Elettore;
– I Decurioni poi di ciascun altro Cantone scelgono due Elettori fra' Cittadini domiciliati nel loro Cantone.

Art. 31 – L'elezione si fa per scrutinio segreto, cioè mediante la nomina di tre soggetti per ciascun Decurione, o per schede, o all'orecchio del Presidente, del Segretario, e degli Assistenti a' scrutini. Quelli che hanno più nomine sono eletti. In parità di nomine decide la sorte.

Art. 32 – Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, sono comuni ai Comizi Decurionali.



CAPO V
COMIZI ELETTORALI

Art. 33 – I Comizi elettorali si formano dagli Elettori di tutte le Regioni, e Cantoni.

Art. 34 – L'articolo 28 è comune ai comizi elettorali.

Art . 35 – Si hanno in Bologna nella Chiesa di S. Petronio li... di ciascun anno per eleggere prima li membri del Consiglio Minore, o sia delli 60, indi del Consiglio Maggiore delli 300, dai quali due Consigli si forma il Corpo Legislativo.

Art . 36 – L'elezione dei membri del Consiglio Minore si far per scrutinio segreto, mediante nomina di tre Soggetti, e quella del Consiglio Maggiore mediante nomina di cinque Soggetti per ciascun Elettore. Quelli, che hanno più nomine, sono gli eletti.
In parità di nomine decide la sorte.

Art . 37 – I Comizi elettorali non durano più di tre giorni.

Art . 38 – Niuno può essere scelto elettore se non è maggiore di anni 25, e se alle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino non unisca anche quella di un'annua rendita di Lire 200 o in beni stabili, o in crediti fruttiferi, o in stipendi pubblici.
La possidenza del padre serve di requisito al figlio di famiglia per quest'ultima qualità.

Art . 39 – Gli elettori non possono occuparsi di alcuno oggetto estraneo alle elezioni, di cui sono incaricati, e non possono dar voto per procuratore.

Art . 40 – Gli articoli 24, 25, 26 sono comuni ai comizi elettorali.



CAPO VI
CORPO LEGISLATIVO

Art . 41 – Il Corpo Legislativo è composto di 360 membri eletti nei Comizi elettorali. Si divide in Consiglio Maggiore ed in Consiglio Minore. Quello è composto di 300, questo di 60 membri.

Art . 42 – Il Corpo Legislativo prescrive un metodo pel buon ordine, tranquillità e mutuo rispetto nelle sessioni. Al Presidente dei rispettivi Consigli ne spetta l'esecuzione, il quale ha perciò giurisdizione di ammonire, di espellere dall'attuale sessione e anche di far arrestare, occorrendo, i contravventori.

Art . 43 – In niun caso il Corpo Legislativo può esercitare l'autorità esecutiva, né l'autorità giudiziaria.

Art . 44 – Si rinnova ogni anno di un terzo. Nel primo e secondo anno della Repubblica, finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte quella terza parte dei membri eletti da principio che dovrà uscire.

Art . 45 – Niuno può essere eletto di nuovo membro del Corpo Legislativo, se non dopo l'intervallo di un anno.

Art . 46 – Se per qualche caso o l'uno, o l'altro Consiglio restasse fra l'anno diminuito di un terzo de' suoi membri, il Magistrato de' Consoli raduna senza dilazione i Comizi, onde si proceda nelle forme prescritte dalla Costituzione alla scelta de' membri da surrogarsi.
La disposizione di questo articolo non ha mai luogo, se la diminuzione non arriva ad un terzo.

Art. 47 – Ambidue i Consigli risiedono in Bologna, ma non possono riunirsi nella medesima sala.

Art. 48 – Nominano per scrutinio segreto fra gli rispettivi loro membri un presidente ed un Segretario. L'uffizio di questi non può durare oltre i quattro mesi.

Art. 49 – Il Presidente ed il Segretario di ciascun Consiglio hanno un premio di Lire 500 per ciascuno.

Art. 50 – Non può essere eletto né in Presidente né in Segretario se non chi sia stato membro del rispettivo Consiglio per un anno intero ed abbia il requisito di essere intervenuto a tre quarti almeno delle antecedenti sessioni.
Questa disposizione non ha luogo nel primo anno della Repubblica.

Art. 51 – Nominano altresì ambidue i Consigli fuori del loro Corpo, e rimuovono a loro arbitrio que' Consultori, Cancellieri ed altri Ministri che crederanno necessari.

Art. 52 – Risolvono per scrutinio segreto a pluralità di voti.

Art. 53 – Hanno facoltà di formare fra rispettivi loro membri alcune Deputazioni speciali sopra quelle parole che richiedessero esame preparatorio.

Art . 54 – Niuna deputazione speciale può avere coll'altre comunicazioni senza permesso del rispettivo Consiglio.

Art. 55 – Ogni deputazione si restringe unicamente a proporre ciò che crede conveniente sopra l'oggetto per cui è stata formata e resta sciolta tosto che il Consiglio abbia risolto.

Art. 56 – Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.

Art. 57 – I Cittadini che sono stati membri del Corpo Legislativo non possono essere in nessun tempo citati, accusati, né sentenziati, per tutto ciò che avessero detto e scritto relativamente all'esercizio della loro carica.

Art. 58 – Dal punto della nomina fino al trentesimo giorno che sono usciti d'uffizio, non possono essere arrestati né detenuti, se l'ordine non è sottoscritto dal Presidente del loro Consiglio. Per fatti criminali possono esserlo senza questa sottoscrizione, purché colti sul fatto. Ma in qualunque caso dovranno essere detenuti e custoditi in luogo decente e fuori delle prigioni ordinarie.

Art. 59 – Ciascun membro del Corpo Legislativo è responsabile di ciò che ha operato nel tempo della sua carica per un anno intero dal giorno in cui uscì d'uffizio. Non può in tale anno partirsi dallo Stato della Repubblica senza permesso del Corpo Legislativo.



Consiglio Maggiore dei 300

Art. 60 – Non può essere eletto a questo Consiglio se non chi abbia le qualità richieste dall'articolo 38, sia maggiore di anni 30, sia capace di ogni uffizio laicale, ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica dieci anni immediatamente precedenti l'elezione.

Art. 61 – Il Consiglio dei 300 non può risolvere se la sessione non è composta di almeno 120 membri: salvo se il Presidente non avesse avvisato con polizze ciascun membro del Consiglio che l'oggetto della convocazione è urgente e che si risolverà col numero degli intervenuti.

Art. 62 – Deve tenere una sessione almeno ogni quindici giorni. Il Presidente però ha facoltà di convocarlo straordinariamente, secondo che crederà opportuno.

Art. 63 – Questo Consiglio ha esclusivamente il diritto di proporre leggi.

Art. 64 – Non può nella stessa sessione proporre e risolvere; ma prende ogni risoluzione col seguente metodo: si fanno due letture della proposta coll'intervallo fra l'una e l'altra di otto giorni, nel qualtempo resta in iscritto presso del Segretario a comodo di ciascun membro dello stesso Consiglio. Dopo la prima lettura discute la proposta, dopo la seconda delibera, o proroga il tempo a deliberare.

Art. 65 – Non può riprodurre una proposta non adottata se non dopo un anno.

Art. 66 – Le proposte adottate da questo Consiglio si chiamano risoluzioni.

Art. 67 – Ogni risoluzione ha il suo preambolo. Enuncia questo la data della sessione in cui fu fatta la proposta e della sessione in cui fu adottata.

Art. 68 – Sono eccettuate dalla forma prescritta nell'articolo 64 le proposte riconosciute urgenti per una precedente dichiarazione, nella quale devono essere enunciati i motivi d'urgenza. Questi pure si enunciano nel preambolo della risoluzione.



Consiglio Minore dei 60

Art. 69 – Non può essere eletto a questo Consiglio se non chi abbia le qualità richieste nell'articolo 38, sia maggiore di anni 35, sia capace di ogni uffizio laicale ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica dodici anni immediatamente precedenti l'elezione.

Art. 70 – Il Consiglio Minore non può deliberare se la sessione non è composta almeno di 25 membri.

Art. 71 – Deve radunarsi ad ogni istanza del Consiglio Maggiore entro il termine di giorni tre. Anche senza quest'istanza il Presidente ha facoltà di convocarlo.

Art. 72 – Appartiene esclusivamente al Consiglio Minore di approvare o rigettare le risoluzioni del Consiglio dei 300.

Art. 73 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, il Consiglio Minore non può deliberare in quella sessione stessa in cui è presentata e letta la risoluzione; ma soltanto due giorni dopo. Intanto la risoluzione resta in iscritto presso il Segretario a comodo di ciascun membro dello stesso consiglio.

Art. 74 – Le risoluzioni, il preambolo delle quali non attesti l'osservanza delle forme prescritte negli articoli 64, 67 e 68, non possono essere approvate dal Consiglio Minore.

Art. 75 – Le risoluzioni del Consiglio dei 300, approvate dal Consiglio Minore, si chiamano leggi.

Art. 76 – Ogni legge ha il suo preambolo, cioè la data della sessione in cui fu letta la risoluzione e della sessione in cui fu approvata.

Art. 77 – Il decreto, col quale il Consiglio Minore riconosce l'urgenza di una legge, è mentovato nel preambolo della legge.

Art. 78 – Ogni proposta di legge, benché comprenda più articoli, si considera come una.
Il Consiglio Minore deve o rigettarla, o approvarla tutta.

Art. 79 – Il Consiglio Maggiore non può presentare al Consiglio Minore una proposizione rigettata se non dopo un anno. Può peraltro presentargli in qualunque tempo una risoluzione che contenga un qualche articolo di altra antecedentemente rigettata.

Art. 80 – Il Consiglio Minore partecipa nello stesso giorno le leggi tanto al Consiglio dei 300, che al Magistrato dei Consoli.



CAPO VII
MAGISTRATO DEI CONSOLI

Art. 81 – Il Magistrato dei Consoli è composto di nove membri eletti nel Corpo Legislativo con l'ordine seguente.
Il Consiglio Maggiore forma, mediante scrutinio segreto, una lista doppia del numero dei Consoli da eleggersi e la presenta al Consiglio Minore che ne fa la scelta per scrutinio segreto.

Art. 82 – Non può essere eletto a questo Magistrato se non chi abbia le qualità richieste nell'articolo 38, sia maggiore di anni 40, sia capace di ogni uffizio laicale, abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica 15 anni immediatamente precedenti l'elezione, e sia stato membro del Corpo Legislativo o del Corpo Municipale.
Quest'ultima qualità non si richiede per i primi tre anni della Repubblica.

Art. 83 – Non può altresì essere eletto Consolo chi, essendo stato membro del Corpo Legislativo, non abbia il requisito di essere intervenuto a tre quarti almeno delle sedute di detto Corpo.

Art. 84 – Ciascun Consolo è per quattro mesi Presidente del Magistrato. Nel primo anno si estrae a sorte fra i nove Consoli. Nel secondo fra li sei eletti da principio; e negli altri consecutivi fra i tre più anziani nel Magistrato.

Art. 85 – Quel Magistrato si rinnova ogni anno di un terzo, ed esce quella terza parte dei Consoli che ha avuta la Presidenza.

Art. 86 – Niun Cittadino può essere di nuovo eletto al Magistrato dei Consoli, se non dopo l'intervallo di tre anni.

Art. 87 – Gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, gli zii, i nipoti, tanto agnati quanto cognati non possono ad un tempo essere di questo Magistrato.

Art. 88 – Restando vacante una carica di Consolo per morte, dimissione o altra causa, il Magistrato ne dà avviso al Corpo Legislativo, il quale entro il termine di giorni sei fa la scelta del successore con l'ordine prescritto nell'articolo 81.

Art. 89 – Il nuovo Consolo si elegge per quel tempo in cui sarebbe durato in uffizio il suo antecessore. Tuttavia, se questo tempo non oltrepassa i mesi sei, l'eletto resta in uffizio fino alla fine del terzo anno seguente.

Art. 90 – Il Presidente sottoscrive in nome della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Magistrato ed ha la custodia del sigillo.

Art. 91 – Le leggi e gli atti del Corpo Legislativo e le suppliche e memorie di chi vuol ricorrere al Governo sono indirizzate al Magistrato nella Persona del Presidente.

Art. 92 – Il Magistrato de' Consoli non può deliberare se la sessione non è composta almeno da cinque membri. Delibera a pluralità di voti.

Art. 93 – Sceglie fuori del suo Corpo e rimuove a suo arbitrio un Segretario, un Consultore, e quei Cancellieri e Ministri che crederà necessari, ma non può sceglierli fra quei parenti de' suoi membri che sono enunciati nell'articolo 87.

Art. 94 – Provvede secondo le leggi, al Governo, alla polizia ed alla sicurezza esterna ed interna della Repubblica. Tiene in Castel Bolognese un Vicario intitolato del Governo di quel Castello e suo distretto, con facoltà anche giudiziaria. Promulga editti e notificazioni conformi alle leggi e per la loro esecuzione dispone egli solo di ogni forza armata, ma in niun caso la può comandare. Ne sceglie e rimuove i Comandanti in capo, ma non può sceglierli fra quei parenti dei suoi membri, che sono indicati nell'articolo 87. Questa disposizione non esclude la rielezione né la continuazione in ufficio, in chi fosse già stato eletto.

Art. 95 – Qualunque Corpo o individuo cui dalla Costituzione o dalla legge è concesso disporre di qualche parte della forza armata, ne dispone come delegato del Magistrato de' Consoli.

Art. 96 – Se il Magistrato è informato che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza dello Stato, può decretare ordine di arresto contro coloro che se ne presumono autori o complici. Può altresì interrogarli, ma è in obbligo sotto la pena prescritta dalla legge al delitto di detenzione arbitraria di rimetterli entro due giorni ai Giudici criminali.

Art. 97 – Il Magistrato fa pubblicare le leggi ed atti del Corpo Legislativo entro il termine di due giorni dopo la loro esibizione, e dentro lo stesso giorno se si tratti di leggi e di atti preceduti da un Decreto d'urgenza.

Art. 98 – La pubblicazione delle leggi ed atti del Corpo Legislativo si fa nella seguente forma.
"In nome della Repubblica Bolognese, Legge, o Atto del Corpo Legislativo... Il Magistrato de' Consoli ordina, che la predetta legge, o atto sia pubblicato ed eseguito e munito del sigillo della Repubblica".

Art. 99 – Le leggi, il preambolo delle quali non attesti l'osservanza delle forme prescritte negli articoli 73, 74, 76 e 77, non possono essere promulgate dal Magistrato de' Consoli.

Art. 100 – Gli articoli 57, 58 e 59 sono comuni a ciascun Consolo.

Art. 101 – Il Magistrato de' Consoli può invitare in qualunque tempo in iscritto il Consiglio Maggiore a prendere un qualche oggetto in considerazione.

Art. 102 – Sì l'uno come l'altro Consiglio può chiedere al Magistrato de' Consoli conti e chiarimenti. Il Magistrato deve rispondere in iscritto.

Art. 103 – Il trattare e regolare qualunque affare e negoziazione che riguardi relazioni esterne, spetta privatamente al Magistrato de' Consoli; ma niuna conclusione di trattato e negoziazione è valida, se non dopo essere stata approvata dal Corpo Legislativo.

Art. 104 – In casi urgenti però il Magistrato può risolvere e provvedere al bisogno, ma è obbligato ad informarne senza ritardo il Corpo Legislativo.

Art. 105 – Appartiene a questo Magistrato la direzione e sopraintendenza dei lavori generali d'acque.

Art. 106 – Li Consoli non possono comparire nell'esercizio del loro uffizio se non rivestiti dell'abito del Magistrato. La legge ne determina la forma; e determina pur anche la forma dell'abito o segno che deve aver ciascun Consolo quand'esce in privato.

Art. 107 – Il Magistrato ha la sua guardia a piedi e a cavallo stipendiata a spese della Repubblica. Il Corpo Legislativo determina il numero dei soldati che la compongono.

Art. 108 – Quand'esce in corpo è accompagnato dalla sua Guardia ed ha ovunque i primi onori.

Art. 109 – Il Presidente, qualora sorte in privato, è accompagnato da due guardie a cavallo.

Art. 110 – Ogni posto di forza armata deve al Presidente li maggiori onori militari, li minori ad ogni Consolo.

Art. 111 – Il Presidente non può pernottare fuori Città durante la sua Presidenza.

Art. 112 – Non possono nel tempo stesso stare assenti dalla Città più di tre Consoli, né alcun di loro senza intelligenza del Presidente.

Art. 113 – Senza licenza del Corpo Legislativo niun Consolo può uscire dal territorio della Repubblica né stare assente dalla Città più di cinque giorni.

Art. 114 – I Consoli sono alloggiati nel pubblico Palazzo e vi risiedono per tutto il tempo del loro uffizio. Sono trattati e serviti di tutto l'occorrente a spese della Repubblica con quella decenza che richiede la loro rappresentanza.



CAPO VIII
CORPI MUNICIPALI

Art. 115. Vi è in Città un Corpo Municipale composto di trenta soggetti, scelti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta nell'articolo 81.

Art. 116 – Gli articoli 59 e 87 sono comuni al Corpo Municipale.

Art. 117 – Appartiene a questo Corpo dipendentemente dal Magistrato dei Consoli l'esecuzione delle leggi e provvidenze relative a piazza, vettovaglie, strade, scoli, ponti, fabbriche pubbliche, annona ed altre aziende economiche della Repubblica. Ha pure l'ispezione sulle predette materie dipendentemente dal detto Magistrato; e senza alcuna dipendenza ha la giudicatura delle cause appartenenti alle stesse materie nel modo espresso nell'articolo 147

Art. 118 – Si rinnova ogni anno di un terzo. Nei primi due anni della Repubblica, finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte quella parte dei membri eletti da principio, che dovrà uscire.

Art. 119 – Ha la facoltà di sceglier quegli Assessori e Ministri che crederà conveniente.

Art. 120 – Niuno può essere eletto membro di questo Corpo se non è nato e non ha avuto domicilio nella Città di Bologna dieci anni immediatamente precedenti l'elezione e se non ha le qualità richieste nell'articolo 60.

Art. 121 – Niun Cittadino può essere eletto al Corpo Municipale se non dopo l'intervallo di un anno.

Art. 122 – La distribuzione delle incombenze fra i membri della Municipalità e la sua più precisa organizzazione spetta al Magistrato de' Consoli.

Art. 123 – Si serbano ne' Castelli, Terre e Comuni della Repubblica gli attuali Magistrati, Consigli e Massariati ed altre Rappresentanze Pubbliche; ma dipendentemente dal Magistrato de' Consoli.

Art. 124 – Il Corpo Legislativo può organizzarli e riformarli secondo che crede conveniente; e provvede a quelle Terre, Castelli o Comuni che fossero privi d'ogni pubblica rappresentanza.



CAPO IX
ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Art. 125 – I Giudizi non possono esercitarsi né dal Corpo Legislativo né dal Magistrato de' Consoli.

Art. 126 – I Giudici non possono far leggi, né impedirne o sospendere l'esecuzione.

Art. 127 – Niuno può essere sottratto dal Giudice, che gli accenna la legge.

Art. 128 – Gli Ascendenti e discendenti, i fratelli, li zii e nipoti tanto agnati quanto cognati.

Art. 129 – Le sessioni de' Tribunali collegiati sono pubbliche; i Giudici deliberano in segreto; le sentenze sono ragionate e si pronunciano ad alta voce.

Art. 130 – Niun Cittadino può essere Giudice, o Assessore, o Presidente, o Censore, o Processante o Pubblico Difensore, se non è maggiore di anni 30.

Art. 131 – Ciascuno di loro è soggetto in fine d'uffizio a sindacato. Il Corpo Legislativo ne prescrive la forma.

Art. 132 – Niuno è costretto a fare compromesso ma chiunque può farlo. Dal lodo pronunciato non si dà appellazione né ricorso.

Art. 133 – Vi sono due Giudici ordinari delle cause di prima istanza che giudicano separatamente ed hanno eguale giurisdizione.

Art. 134 – Il reo convenuto cui non piace di questi Giudici lo ricusa senza addurre il motivo.

Art. 135 – Vi sono anche sei Uditori della Rota. Questa dividesi in due Sezioni composte di tre uditori ciascuna.
Si formano da principio le dette due Sezioni per estrazione a sorte e distinguonsi fra di loro col nome di Sezione prima e Sezione seconda.

Art. 136 – I tre Uditori di una delle mentovate Sezioni giudicano collegialmente in grado d'appellazione nelle cause rotali che sono quelle il cui valore oltrepassa Lire 2500.

Art. 137 – Se la sentenza della Sezione che ha giudicato in seconda istanza non è conforme a quella del Giudice ordinario si può appellare all'altra sezione.

Art. 138 – Una perpetua alternativa fra la prima e la seconda Sezione determina a quale di esse spetti ciascuna causa rotale, che s'introduce per la prima volta in Rota.

Art. 139 – Le cause che non eccedono il sopra indicato valore di Lire 2500, sono giudicate in grado d'appellazione da uno dei predetti Uditori estratti a sorte.

Art. 140 – Tanto i due Giudici Ordinari quanto gli Uditori di Rota si eleggono dal Corpo Legislativo nel modo prescritto nell'articolo 81. Risiedono nel pubblico Palazzo, durano in carica sei anni e possono essere di nuovo eletti.

Art. 141 – Qualunque Uditore di Rota nuovamente eletto diviene membro di quella Sezione alla quale apparteneva il suo predecessore.

Art. 142 – I Notari del Foro Civile scrivono indifferentemente nelle cause prime e di ulteriore istanza.

Art. 143 – Il Corpo Legislativo ne stabilisce il numero e ne fa la scelta.

Art. 144 – Per le cause appartenenti alla Mercatura vi ha un Tribunale separato da chiamarsi il "Foro de' Mercanti".

Art. 145 – Un Giudice giurisperito con cinque Consoli spedisce le cause di prima istanza, ed altro Giudice giurisperito con quattro Sopra Consoli quelle in grado d'appellazione.

Art. 146 – La legge stabilisce a chi appartenga l'elezione dei detti Giudici, Consoli e sopra Consoli, quali requisiti debbano avere, e tutt'altro riguarda il detto Tribunale e le persone che vi hanno relazione.

Art. 147 – Il Corpo Municipale di Bologna giudica sommariamente nelle cause appartenenti ad atti, annona, strade, ponti e altre materie commesse alla di lui cura nell'articolo 117. Giudica eziandio delle frodi che riguardano pubbliche contribuzioni e commercio.

Art. 148 – Dalle sentenze del Corpo Municipale non si dà appellazione ma soltanto ricorso alla Segnatura.

Art. 149 – Il Corpo Legislativo ha facoltà di creare quei Giudici o Vice Giudici di Pace che crederà convenienti per la spedizione delle cause civili. Il valore delle quali non oltrepassi Lire 100. Ma prima di profferire la sentenza è uffizio loro illuminare le parti sulle pretese ragioni e curarne di comporle amichevolmente. Dalle loro sentenze non si dà appellazione ma soltanto ricorso alla Segnatura.



Giudizi criminali

Art. 150 – Vi è un Presidente, un pubblico Censore, dodici Giudici del fatto, tre del diritto, tre Processanti, tre Assessori, un Pubblico Difensore, un Procuratore e un Sollecitatore eletti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta nell'articolo 81.

Art. 151 – I tre Giudici del diritto sono i Triumviri della Segnatura, de' quali nel seguente articolo 181.

Art. 152 – Il Presidente riceve tutte le accuse tanto del pubblico Censore quanto delle parti offese e de' privati Cittadini, ed attende alla sollecita spedizione delle cause, al buon ordine de' giudizi e alla pulizia delle carceri.

Art. 153 – Il Presidente esibisce in ogni causa agli accusati nove Giudici del fatto, a ciò ne scelgano sei.

Art. 154 – L'atto dell'accusa deve essere pubblico e all'accusato deve essere noto il tenore dell'accusa e le deposizioni dei contrari testimoni. Può egli produrre altri in suo favore.

Art. 155 – Ogni accusatore convinto di calunnia è notato d'infamia ed è condannato alla rifazione dei danni e alla pena del taglione.

Art. 156 – Li danni, che avesse recato il pubblico Censore involontariamente e senza dolo, sono riparati dal pubblico Erario, a comodo del quale cedono le condanne pecuniarie.

Art. 157 – I Giudici del fatto formano tre distinti giudizi: uno sulla verità o falsità o incertezza dell'accusa; uno altro sulla natura e qualità del delitto; il terzo sul grado delle pene.
I loro giudizi non sono validi senza il concorso almeno di due terzi dei voti.

Art. 158 – Tengono ordinariamente le loro sessioni una volta al mese. Spediscono in ciascuna tutte le cause intentate precedentemente, a riserva delle principali che richiedessero un più lungo tempo. Finché non hanno spedite tutte le cause proposte nella sessione, non abbandonano il luogo del giudizio.

Art. 159 – Si radunano anche più spesso, ad ogni istanza del Presidente.

Art. 160 – I giudici del fatto, il Presidente e il Censore durano in carica un anno ma possono essere di nuovo eletti.

Art. 161 – Se il Presidente riconoscesse erroneo il giudizio dei Giudici del fatto, ne commette agli altri sei la revisione, adducendone nell'atto della commissione il motivo.

Art. 162 – I Giudici del Diritto pronunciano la sentenza applicando semplicemente la legge al fatto.

Art. 163 – La loro sentenza risulta dalla pluralità dei voti ed è di assoluzione o di condanna o di dichiarazione che l'accusato non si è provato colpevole. La condanna è a pena ordinaria o straordinaria, secondo i gradi delle prove determinate dalla legge.

Art. 164 – Ogni sentenza di morte, o altra non pecuniaria deve eseguirsi pubblicamente, dopo che è sottoscritta dal Presidente del Magistrato de' Consoli, il quale non può ritardarne l'esecuzione.

Art. 165 – In ogni causa un Giudice del diritto nominato dal Presidente avverte i sei Giudici del fatto delle leggi, e dei principi legali che riguardano la causa e le prove, e riduce la questione ai suoi giusti termini.

Art. 166 – I processanti interrogano gli accusati ed i testimoni e dettano ai Notari gl'interrogatori e le rispettive risposte e fanno quanto altro ingiunge loro la legge.

Art. 167 – Gli Assessori vegliano che il processo sia fatto secondo la legge e siano fedelmente scritti gl'interrogatori e le risposte sì del reo che dei testimoni.

Art. 168 – Il Presidente assegna ad ogni reo un Processante e un Assessore.

Art. 169 – Ogni atto del Processante senza intervento dell'Assessore è nullo.

Art. 170 – Il pubblico Difensore difende per dovere d'uffizio qualunque accusato e lo assiste quand'anche s'avesse scelto altri difensori. Fanno pure lo stesso, secondo il loro uffizio, il Procuratore e il Sollecitatore.

Art. 171 – I Processanti, gli Assessori, il pubblico Difensore, il Procuratore e Sollecitatore, durano in carica tre anni e possono essere di nuovo eletti.

Art. 172 – La tortura, ed altre barbare forme per trarre di bocca ai rei la confessione, sono abolite.

Art. 173 – La spedizione delle cavalcate nel Territorio tanto dannosa nei passati tempi a quegli abitanti, non ha più luogo. Si trasmette ove occorre un processante con un Assessore e un Notaio. Il giudice di pace e gli uomini di quel Cantone a cui si fa la Spedizione li assistono e prestano loro il braccio opportuno.

Art. 174 – I Giudici di pace o in loro vece, se impediti o assenti, i Vice Giudici, mantengono la pace e il buon ordine nella loro Regione o Cantone; giudicano sommariamente quei leggeri delitti che la legge non punisce e con pochi giorni di carcere o con leggera pena pecuniaria, ma prima di profferire il giudizio procurano la riconciliazione delle parti; danno qualunque disposizione economica per evitare e prevenire i disordini e partecipano in genere al Presidente i gravi delitti commessi nella loro Regione o Cantone senza però obbligo di indicarne gli autori.

Art. 175 – A prevenire la disobbidienza ai loro replicati ordini hanno facoltà d'arrestare e carcerare qualunque persona.

Art. 176 – Ognuno deve prestarsi per l'arresto di qualunque persona, quando lo comandi il Giudice o Vice Giudice di pace.

Art. 177 – Dalla decisione de' Giudici, o Vice Giudici di pace è lecito alle parti appellare al solo Presidente.

Art. 178 – Durano in carica un anno, ma possono essere di nuovo eletti.



Tribunale della Segnatura

Art. 179 – A questo Tribunale appartiene decidere le controversie sopra la competenza del Foro; commettere le cause in grado d'appellazione o ricorso; concedere la restituzione in intero, definire se una causa debba piuttosto vedersi civilmente che criminalmente. E far tutt'altro che gli attribuisce la legge.

Art. 180 – V'ha un Giudice che esercita da sé solo la giurisdizione di questo Tribunale eletto dal Corpo Legislativo nel modo prescritto Dell'articolo 181, il quale chiamasi Giudice Commissario della Segnatura e risiede nel pubblico Palazzo.

Art. 181 – Vi sono inoltre i Triumviri della Segnatura, cioè tre Giudici che compongono un Tribunale collegiato, chiamato la Serratura Triumvirale. Tanto questi quanto il Giudice Commissario durano in carica sei anni e possono essere di nuovo eletti.

Art. 182 – Ognuno dei Triumviri è Presidente per turno. La Presidenza dura sei mesi. Il turno è determinato dalla sorte.

Art. 183 – Se ad alcuna delle parti non piace il rescritto o decreto del Giudice Commissario, ricorre alla Segnatura Triumvirale.

Art. 184 – I Triumviri non risiedono nel pubblico Palazzo, ma vi si radunano una volta alla settimana.

Art. 185 – Al Triumvirato della Segnatura è anche commessa l'inspezione sopra i Nunzi ed altri Esecutori.



CAPO X
DELLA FORZA ARMATA

Art. 186 – La forza armata è costituita per la conservazione del buon ordine e per la difesa da nemici della Repubblica.

Art. 187 – La forza armata è essenzialmente ubbidiente. Niun Corpo armato può deliberare.

Art. 188 – Si divide in Presidio Nazionale e Guardia attiva.

Art. 189 – Il Presidio Nazionale è composto di tutti i Cittadini e figli di Cittadini in stato di portar l'armi. In ogni Regione e Cantone vi è un registro degl'individui componenti questo Presidio.

Art. 190 – Non è posto in azione che per comando straordinario del Magistrato dei Consoli in qualche bisogno urgente della Repubblica.

Art. 191 – Lo stabilire la sua organizzazione e disciplina spetta al Corpo Legislativo.

Art. 192 – La Guardia attiva altra è permanente con stipendio, altra è sussidiaria senza stipendio.

Art. 193 – La Guardia permanente presta in Città gli attuali servigi al Magistrato dei Consoli, al palazzo Pubblico, Chiese e Teatri ecc. Il Corpo Legislativo fissa il numero degli individui che la compongono, ne prescrive gli stipendi, nomina gli ufficiali e determina il metodo dell'arruolamento.

Art. 194 – La Guardia sussidiaria altra serve in Città, altra nel Territorio. Ufficio della prima si è di guardare le porte della Città e marciare in pattuglia. Ufficio della seconda è di prestarsi alle occorrenze ordinarie e straordinarie del Territorio e talvolta anche della Città per comando del Magistrato dei Consoli.

Art. 195 – Il modo dell'arruolamento della Guardia sussidiaria, la sua organizzazione e disciplina e il numero degli individui che la compongono è determinato dal Corpo Legislativo, al quale pure spetta la scelta degli Ufficiali.

Art. 196 – Le distinzioni di grado non esistono che in ordine al servizio e per la sua durata.

Art. 197 – Il Comandante in capo della forza armata dura in carica un anno, ma può essere di nuovo eletto.



CAPO XI
FINANZE, CONTRIBUZIONI E RENDITE PUBBLICHE

Art. 198 – Vi ha una Deputazione speciale di cinque Soggetti eletti dal Corpo Legislativo col metodo prescritto nell'articolo 81, che chiamansi "Commissari di Finanze".

Art. 199 – Ufficio di questa deputazione è di prestare opera e consiglio al Magistrato de' Consoli nella formazione della tabella passiva della Repubblica, nel proporzionare la quantità e qualità delle contribuzioni occorrenti per bilanciare le annue spese, e nel suggerire i mezzi che potessero essere atti all'ammortizzazione del passivo della Repubblica.

Art. 200 – La suddetta tabella e le pubbliche gravezze devono essere sanzionate dal Corpo Legislativo nelle solite forme.

Art. 201 – Fissata la qualità e quantità delle pubbliche gravezze, veglia la Deputazione dipendente dal Magistrato de' Consoli o sopra li Fermieri che le avranno in appalto o sopra gli Amministratori e Governatori che a pubblico pro le maneggieranno.

Art. 202 – Il risolvere se debbano o no affittarsi li Dazi ed altre gravezze e fissare il modo dell'appalto appartiene al Corpo Legislativo.

Art. 203 – Il solo Corpo Legislativo può imporre nuove gravezze in caso di nuovi bisogni dello Stato, o diminuire le già imposte in seguito d'istanza ragionata dal Magistrato dei Consoli e Deputazione di Finanze; o pur anche di moto proprio, consultato però prima il detto Magistrato e la detta Deputazione.

Art. 204 – Dalla Deputazione di Finanza esce ogni anno uno dei suoi membri, che però può essere di nuovo eletto. Nei primi quattro anni della Repubblica, finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte quello dei cinque membri da principio eletti, che dovrà uscire.

Art. 205 – Al Corpo Legislativo appartiene il diritto di regolare la fabbrica ed emissione di ogni specie di moneta, fissarne il valore ed il prezzo e determinarne il conio.

Art. 206 – Il Magistrato dei Consoli sopraintende alla fabbrica delle monete ed ai Ministri della pubblica Zecca.



Tesoreria Nazionale

Art. 207 – Vi sono cinque Commissari eletti dal Corpo Legislativo col metodo prescritto nell'articolo 81.

Art. 208 – Debbon'essere Possessori di beni stabili liberi di un valore da determinarsi dal Corpo Legislativo, o dar cauzione per altrettanto valore.

Art. 209 – Durano in carica cinque anni. Escono nel modo espresso nell'articolo 204.

Art. 210 – Questi Commissari vegliano affinché vengano colati nel Pubblico Erario tutti i prodotti delle contribuzioni ed altre rendite pubbliche.

Art. 211 – Fanno estradare li mandati di pagamento a norma della tabella passiva della Repubblica. I mandati sono firmati almeno da due Commissari e dal Consolo Presidente.

Art. 212 – I mandati di spese straordinarie e fuori di tabella sono decretati dal Corpo Legislativo. Si enuncia nel mandato la data di un tal Decreto. Il Mandato è munito della firma dei due Consoli, oltre quella del Consolo Presidente, e Commissari.

Art. 213 – Il Magistrato dei Consoli, il Corpo Municipale e chiunque abbia ricevuto denaro dalla cassa di Tesoreria rende conto a' Tesorieri della versione del danaro ricevuto.



Revisione de' conti

Art. 214 – Vi son altresì cinque Commissari di Revisione eletti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta nell'articolo 81.

Art. 215 – Durano in carica cinque anni ed escono d'ufficio nel modo espresso nell'articolo 204.

Art. 216 – Li Commissari di Tesoreria presentano ogni anno ai Commissari di Revisione il bilancio generale sulle entrate, e spese della Repubblica, acciocché questi lo verifichino e lo approvino.

Art. 217 – I Commissari di Revisione, dopo averlo verificato, lo presentano ogni anno tanto al Corpo Legislativo quanto al Magistrato de' Consoli, ed in tale occasione fanno conoscere gli abusi e disordini che avessero rilevato nel corso della revisione, e propongono que' provvedimenti che credono opportuni.

Art. 218 – Tanto li Commissari di Finanze che quelli di Tesoreria di Revisione non possono essere sospesi o dimessi se non dal Corpo Legislativo.

Art. 219 – Gli articoli 59 e 60 sono comuni a' Deputati di Finanze, di Tesoreria e di Revisione.



Istruzione pubblica

Art. 220 – La pubblica istruzione è stata finora schiava di antichi pregiudizi, e sarebbe, quando si retenesse contraria al nuovo ordine di cose. Quindi v'hanno Deputati ad esaminarla, e dirigerla eletti dal Corpo Legislativo nel modo prescritto nell'articolo 81.

Art. 221 – L'articolo 38 è comune a questi Deputati.

Art. 222 – Questi saranno otto. La carica loro dura otto anni. Nei primi sette anni della Repubblica la sorte esclude ogni anno uno dei primi eletti, finché abbia luogo il turno. Il Consiglio Maggiore nomina due soggetti, perché uno di loro dal Minor Consiglio si sostituisca all'escluso. Può questi per altro e nominarsi di nuovo e di nuovo eleggersi.

Art. 223 – Tengono i Deputati le adunanze loro e convengono di ciò che dee proporsi al Corpo Legislativo, alla presenza e col voto del Presidente Perpetuo dell'Instituto, che ha sempre il principal luogo in questa Deputazione.

Art. 224 – La vigilanza dei Deputati si estende alla Università, all'Instituto delle Scienze, ai Collegi, alle Accademie di Scienze, Lettere, e Belle Arti, a tutte le Scuole pubbliche ed a qualunque altro stabilimento di simil genere.

Art. 225 – In seguito delle proposizioni dei Deputati comunicate al Corpo Legislativo, questi distingue i professori presenti dell'Università in due classi: in quelli cioè che sono stati eletti professori, loro vita durante, e che perciò non dimandano conferma, ed in quelli che sono obbligati a chiederla ogni tre, od ogni cinque anni. Può dimettere affatto gli ultimi, finito il tempo delle condotte loro. Non può togliere lo stipendio a primi, ma può sopprimere le cattedre che non ritenesse utili.

Art. 226 – Consigliano pure i Deputati il Corpo Legislativo a restringere il numero dei Professori dell'Università e dell'Istituto entro quei limiti che crederanno opportuni, ad assegnar loro stipendi proporzionati all'impiego,
Prescrivere uno stabile e sicuro piano relativo alle funzioni dei Professori, al metodo degl'insegnamenti, all'esame ed agli esperimenti de' scolari.

Art. 227 – Le altre Scuole, Accademie e Collegi hanno nella stessa guisa le regole loro, proposte dai Deputati, ed ammesse e sanzionate dal Corpo Legislativo.

Art . 228 – Vi sono nei principali luoghi del Territorio pubbliche Scuole che hanno, secondo lo stesso metodo, le loro leggi.

Art. 229 – Spetta ai Deputati la scelta di tutte le persone alle quali è connessa qualche parte d'instruzione pubblica. Gli eletti sono presentati dalla Deputazione al Magistrato de' Consoli, il quale conferisce loro la carica.

Art. 230 – Il Presidente perpetuo dell'Instituto si elegge per scrutinio segreto dal Consiglio dei 60, sopra la nomina di tre soggetti fatta similmente per scrutinio segreto dal Consiglio dei 300.

Art. 231 – Se il Presidente, o per lunga età o per malattia, o per missione del Governo o per altra cagione non potesse adempiere agli uffizi che gl'impone la Costituzione, il Corpo Legislativo elegge col suddetto metodo un Presidente Coadiutore.

Art. 232 – I Deputati vegliano, perché non sia dannosa alla Società una affatto illimitata libertà della stampa.



CAPO XIII
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 233 – Se per esperienza si conoscesse conveniente riformare qualche parte della Costituzione, il Consiglio Minore ne propone al Maggiore la revisione adducendone i motivi.

Art. 234 – In questo solo caso la proposizione del Consiglio Minore è sottoposta alla ratifica del Consiglio Maggiore.

Art. 235 – Allorché nello spazio di sei anni la proposizione del Consiglio Minore è stata ratificata dal Consiglio Maggiore in due epoche distinte, fra loro di tre anni, v'ha luogo la revisione, ed il Consiglio Maggiore indica gli articoli da riformarsi.

Art. 236 – Indicati gli articoli da riformarsi il Corpo Legislativo ne dà avviso al Magistrato dei Consoli, il quale raduna senza ritardo li Comizi per la nomina degli Elettori nel modo prescritto dalla Costituzione. Questi eleggono una deputazione di 30 soggetti per proporre i termini della riforma.

Art. 237 – Niuno può essere nominato Elettore, né scelto deputato di riforma, se non ha le qualità richieste per gli elettori nell'articolo 38.

Art. 238 – Niuno, che attualmente sia membro del Corpo Legislativo, può essere scelto Elettore né Deputato di riforma.

Art. 239 – I Deputati di riforma non esercitano alcun uffizio legislativo, né governativo. Si restringono soltanto ad esaminare gli articoli indicati dal Consiglio Maggiore.

Art. 240 – Si radunano in Bologna in luogo da destinarsi dal Corpo Legislativo. Il Magistrato de' Consoli passa loro in iscritto gli articoli da riformarsi ed essi propongono la riforma entro giorni 30 al più. La proposta riforma si porta a' medesimi Elettori perché l'approvino o la respingano.

Art. 241 – Gli elettori decidono entro giorni tre al più, mediante scrutinio segreto ed a pluralità di voti.

Art. 242 – Niuna decisione è valida se il numero degl'intervenuti alla sessione non oltrepassi la metà degli Elettori.

Art. 243 – Data la decisione gli Elettori la passano immediatamente al Magistrato de' Consoli il quale la pubblica entro giorni due.

Art. 244 – Presentata che sia al Magistrato de' Consoli la decisione, cessano le radunanze degli Elettori e dei Deputati di riforma, e resta sciolta la loro deputazione.



CAPO XIV
DISPOSIZIONI GENERALI E PROVVISIONALI

Art. 245 – Effettuandosi l'unione di altri Stati a quello di Bologna in Repubblica una ed indivisibile, come è stato motivato nel Congresso della Confederazione Cispadana tenuto in Modena il 16, 17 e 18 Ottobre del corrente 1796, in tal caso la presente Costituzione, benché posta in esercizio, e per conseguenza tutte le autorità constituite in forza della medesima, saranno sottoposte a mutazione, o riforma, secondo le circostanze della proposta unione.

Art. 246 – Tutti gli uffizi chiamati da utile, e tutte le antiche autorità civiche, alle quali tutto o in parte si sono surrogate altre nuove, sono abolite. L'abolizione delle antiche autorità non ha luogo se non allora che le nuove sono in esercizio.

Art. 247 – Il Corpo Legislativo fissa l'onorario a quei funzionari pubblici che crederà necessario e fissa pure lo stipendio dei Ministri pubblici.

Art. 248 – Niun Cittadino può rinunciare né tutto né in parte all'onorario e stipendio, che gli è assegnato dalla legge in grazia dei pubblici uffizi.

Art. 249 – Niun Cittadino eletto a qualche uffizio stabilito dalla Costituzione può ricusarlo senza ragionevole causa da riconoscersi dal Consiglio dei 60, anche relativamente a quei Cittadini che fossero eletti a questo stesso Consiglio.

Art. 250 – Niun Cittadino, durante il tempo dell'uffizio a cui è stato eletto, può essere nominato ad altro uffizio stabilito dalla Costituzione, salvo i membri del Corpo Legislativo, i quali possono essere ad un tempo e membri di questo Corpo e Giudici e Vice Giudici di Pace, o Deputati di Finanze o di Istruzion Pubblica. Possono altresì essere eletti a qualunque altro uffizio stabilito dalla Costituzione, ma in tal caso devono accettare l'ultimo e dimettere i primi.

Art. 251 – Ogni Funzionario pubblico deve prestare il giuramento civico. Il Corpo Legislativo ne prescrive la forma.

Art. 252 – Niun Ministro delle Autorità costituite ed uffizi stabiliti dalla Costituzione, può essere ad un tempo Ministro e membro dello stesso Corpo.

Art. 253 – In tempo di notte niuno ha il diritto di entrare in casa d'alcun Cittadino, se non ne casi di incendio, d'inondazione, o di reclamo proveniente dall'interno della casa. Neppure le autorità costituite hanno diritto di farvi eseguire in tempo di notte gli ordini loro, salvo il caso di delitto atrocissimo, o di Stato.

Art. 254 – Ogni aggruppamento armato è un attentato contro la Costituzione e deve essere dissipato da prima col Comando verbale, indi se sia necessario, per mezzo della forza armata.

Art. 255 – Nelle cose a cui non abbia provveduto la Costituzione supplisce il Corpo Legislativo, non alterando però la sostanza della Costituzione.

Art. 256 – Il Corpo Legislativo destina il luogo delle sue radunanze e delle Autorità costituite e parimente il luogo di abitazione a quelle che risiedono nel pubblico Palazzo. Può altresì mutare il luogo dei Comizi elettorali.

Art. 257 – Il Corpo Legislativo ha pure l'autorità di decidere i dubbi che insorgessero intorno al vero senso della Costituzione.

Art. 258 – Tutti gli atti giudiziari e tutti gli strumenti devono interamente scriversi in lingua italiana.

Art. 259 – Similmente il nuovo Codice Civile e Criminale da compilarsi dal Corpo Legislativo sarà interamente scritto in lingua italiana.

Art. 260 – Continuano a sussistere tutte le passate leggi ed usi conciliabili con la presente Costituzione, finché non piaccia al Corpo legislativo di cangiarle.

Art. 261 – Rimangono nel piede antico a beneplacito del Corpo Legislativo li Tribunali dell'Archivio, della Tesoreria del Vino e del Procuratore dei Poveri.

Art. 262 – Finché il Corpo Legislativo non disponga altrimenti, gli atti di volontaria giurisdizione che s'interpongono dal Podestà, saranno interposti da uno de' Giudici Ordinari delle Cause Civili di prima istanza.

Art. 263 – Il Giudice Commissario della Segnatura o uno dei Triumviri della medesima, che fosse suddelegato dal Commissario, assisterà personalmente alla stipulazione degli strumenti di quei contratti, nei quali in addietro richiedevasi la licenza degli Anziani e dei Collegi.

Art. 264 – I Dottori del Collegio de' Giudici interporranno la loro autorità nei contratti de' minori e deputeranno curatori speciali all'atto.

Art. 265 – Finché non siano individualmente stabilite dal Corpo Legislativo tutte le facoltà e giurisdizioni della Segnatura, ella ha tutte quelle che avevano nel passato Governo le due Segnature di giustizia e di grazia.

Art. 266 – I Triumviri della Segnatura, come Inspettori sopra li Nunzi, hanno le stesse facoltà e giurisdizioni che avevano in addietro i Difensori all'Avere.

Art. 267 – E similmente in simil guisa il Corpo Municipale della Città di Bologna, ha tutte le facoltà e giurisdizioni che competevano nel passato governo al Magistrato de' Collegi, Ufficiali dell'Acque ed Assunterie del Senato in quelle materie, che allo stesso Corpo Municipale sono commesse.

Art. 268 – Finché la legge non abolisca i fedecommessi, il Magistrato dei Consoli ha facoltà di derogarvi. Le suppliche per questo effetto si presenteranno al Presidente.

Art. 269 – Il Corpo Legislativo nella elezione di funzionari pubblici non deve aver riguardo che al vero merito. Tuttavia, per quegli uffizi che richiedono molta assiduità, sarà lodevole se, avendo più soggetti ugual merito, preferisca quelli che vi accoppiano un discreto credito di beni di fortuna.

Art. 270 – Le nuove Autorità constituite nella prima elezione de' nuovi Ministri, dovranno preferire quei Ministri pubblici che nel passato Governo abbiano prestato fedele ed utile servigio.

Art. 271 – Per ordinare la nuova Repubblica giova moltissimo, che nei Magistrati che la reggeranno, abbiano parte Cittadini esperti del passato Governo. Perciò si vuole che in questa prima elezione soltanto debbano nominarsi al Consiglio Maggiore dieci almeno degl'individui componenti il Senato nel passato Governo; al Consiglio Minore cinque; al Corpo Municipale quattro; ed uno al Magistrato dei Consoli.

Art . 272 – Il Senato del passato Governo serba la sua Autorità un mese dopo l'elezione del Corpo Legislativo, del Magistrato dei Consoli, e del Corpo Municipale. Intanto questi nuovi Corpi danno quelle disposizioni che credono convenienti per mettere dopo il mese in esercizio l'autorità loro. Il Senato deve prestarsi, ove occorra, per l'esecuzione di queste disposizioni.

Art. 273 – Avranno i Cittadini presente all'animo che dalle saggie loro elezioni dipende in singolar modo la conservazione e la felicità della Repubblica. Ma sarebbe vano ogni riguardo e vane le speranze di felicità e di pace se sostenute non fossero dall'amor di Patria, dalla sottomissione alla legge, dalla docilità alla ragione. Queste virtù degne di un Popolo libero siano promosse dai Magistrati, raccomandate dai Padri ad ogni famiglia, acciocché la Repubblica fiorente si conservi ed intera a' posteri si trasmetta.

La presente copia combina con l'originale esistente nei miei atti.

Brunetti , Segretario



Alcune monete coniate dalla zecca di Bologna

GABELLONE (1529) - Coniata sotto il pontificato di Clemente VII dalla Zecca di Bologna, in occasione di una gravissima carestia, accompagnata da pestilenza, utilizzando oro e argento, vasellame e suppellettili preziosi offerti da laici ed ecclesiastici, da confraternite e da conventi, in particolare dal Convento dei Domenicani, che offrirono gli arredi della loro chiesa.
 
1 CARLINO - Queste monete sono state coniate prima dell'agosto del 1796 riutilizzando i carlini di PIO VI. In alcuni casi si intravedono i dettagli del precedente conio e a causa della ribattitura sono difficilmente rinvenibili in buone condizioni.
 
2 CARLINO - Queste monete sono state coniate prima dell'agosto del 1796 riutilizzando i doppi carlini di PIO VI. In alcuni casi si intravedono i dettagli del precedente conio e a causa della ribattitura sono difficilmente rinvenibili in buone condizioni.
 
Moneta da 1/2 scudo ovvero 5 paoli. - Dati di coniazione: 1796 per 7.000 pezzi. 1797 per 66.000 pezzi. 1798 per 23.000 pezzi. 1799 per 400 pezzi. L'incisore dei conii Tadolini consegnò 10 coppie di conii per il mezzo scudo.

SCUDO 1797 III TIPO O 10 PAOLI - Coniato dalla Zecca delle Municipalità di Bologna nel luglio 1797 durante il Governo Popolare della Repubblica Cisalpina.
 
La Doppia è una moneta molto discussa per la non corresponsione del peso della moneta con alcun valore monetale del periodo o della monetazione di Bologna. Infatti a fronte del peso teorico di grammi 5,47 i pochi esemplari noti pesano grammi 3,57 (Pagani che lo riporta dal CNI). Muntoni afferma che il peso dell'esemplare del CNI in realtà pesa 7,98. Si conoscono altri esemplari del peso di 4,20 grammi.
Di questo progetto vi sono esemplari in oro, argento, rame, sicuramente di zecca, oltre che a pezzi di fantasia in piombo ramato ottenuti per fusione e ripatinatura.

5 LIRE (1808) - Coniata dalla Zecca di Bologna, battuta dal Regno d'Italia, si tratta della prima moneta in lire che ha circolato in Romagna.

Lo stemma del Comune di Bologna

Sono pochi gli studiosi che hanno trattato diffusamente dello stemma del Comune che vanta un'antica origine e rispecchia vicende storiche senza dubbio gloriose. Una prima fonte documentaria sull'argomento, conservata presso l'Archivio Storico Comunale, è rappresentata da una nota manoscritta di Luigi Frati, bibliotecario dell'Archiginnasio, inviata ad un tipografo di Treviso che ne aveva fatto richiesta per una pubblicazione sugli stemmi delle città. Le notizie, redatte nel 1869 e probabilmente desunte dalle antiche cronache cittadine, attraverso un breve excursus sulla storia del sigillo del Comune, illustrano la sua evoluzione nel corso dei millenni. (1) Altre preziose informazioni, custodite presso l'Archivio, sono contenute nel "Cenno storico sullo stemma della città di Bologna", allegato alla richiesta di riconoscimento legale dello stemma civico, scritto nel 1935 da Albano Sorbelli, allora direttore della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, nonché nella relazione presentata il 22 dicembre 1936 dallo storico Giorgio Cencetti alla Regia Commissione Araldica per le Province di Romagna, per l'espressione di parere su quella richiesta, in quanto non era mai intervenuto un atto governativo di approvazione dello stemma comunale. (2) E' certo che lo stemma più antico di Bologna era formato da una croce rossa in campo bianco o d'argento. Diverse e contrastanti sono invece le ipotesi formulate dagli studiosi sul periodo al quale far risalire questa insegna. La croce di colore rosso nacque sicuramente prima del periodo comunale come elemento identificativo degli eserciti feudali e rimase successivamente come insegna dipinta sullo scudo dei soldati bolognesi. Passò parecchio tempo prima che lo stemma perdesse quella connotazione militare per assurgere ad emblema esclusivo della città. Cencetti, integrando ed in parte modificando le notizie contenute nel "Cenno storico" di Sorbelli, affermava che la figurazione più antica pervenutaci non risale oltre il 1259 e si trova disegnata in margine ad una rubrica degli Statuti del Comune di quell'anno, riguardante il vessillo. La raffigurazione più antica a colori sotto forma di scudo è riportata invece in un codice degli Statuti dell'Arte dei Drappieri del 1311. Poiché l'immagine della croce nelle insegne era comunemente usata all'epoca delle Crociate, gli studiosi di araldica preferirono collegare alle imprese militari per la liberazione del Santo Sepolcro l'origine degli stemmi posteriori. Cherubino Ghirardacci, storico vissuto nel Cinquecento, nella sua "Historia di Bologna" racconta, probabilmente sulla base di antiche cronache oggi perdute, che molti bolognesi parteciparono alla Crociata indetta dal Pontefice Urbano II nel Concilio di Clermont-Ferrand del 1095. Fra questi Lodovico Bianchetti, il quale, rimasto in Terrasanta con il re Goffredo, affidò a Tartaro Tencarari la bandiera recante la croce rossa in campo bianco con cui si identificavano i crociati bolognesi, affinché la consegnasse al Magistrato di Bologna che la adottò come pubblica insegna della città. (3) Cencetti escludeva, non condividendo l'ipotesi di Sorbelli, la derivazione dello stemma bolognese dalla Lega Lombarda, suggerita forse dalla presenza della croce nello scudo di molte tra le città federate, ma smentita dall'adozione della medesima "pezza" araldica da parte di altre città che appoggiavano l'imperatore Federico Barbarossa. Sappiamo tuttavia che abbastanza diffusa era la croce nello stemma delle città che godettero di ampia autonomia nel periodo comunale dal XII al XIV secolo. Notevole importanza ebbe il sigillo nella vita del Comune medievale, in quanto era il segno tangibile della sua autonomia ed espressione della sua volontà. Inoltre, era uno strumento di garanzia contro possibili falsificazioni di documenti ufficiali del Comune ed imprimeva autenticità al documento rendendolo probatorio. Perciò, nelle iscrizioni dei loro sigilli i Comuni italiani spesso affermavano la loro grandezza e la loro potenza. Il simbolo del Comune di Bologna venne rappresentato dallo scudo rossocrociato sino alla fine del Duecento. Secondo Cencetti, allorquando la lotta fra il Papato e gli ultimi Svevi volse a favore del primo grazie all'appoggio dei francesi, un nuovo elemento araldico si aggiunse allo stemma rossocrociato: il "capo" d'Angiò. Questo elemento araldico in origine venne assunto dai partigiani di re Carlo prima e di re Roberto poi. Il Comune, probabilmente, impiegò in guerra sia il proprio vessillo, sia quello degli Angiò, e da ciò derivò l'utilizzo, testimoniato da miniature, dei due stemmi posti l'uno vicino all'altro. Presto però furono uniti insieme riducendo quello degli Angioini (il "seminato" di Francia spezzato da un "lambello" rosso) al solo capo, mantenendo la spezzatura e ordinando i gigli in fascia. Col tempo i pendenti del lambello divennero quattro e i gigli tre. Anche su questo tema, occorre liberarsi da un errore di interpretazione di una cronaca di Graziolo Accarisi stampata nel 1665, secondo la quale Carlo VI nel 1389 mise Bologna sotto la sua protezione, donandole la propria bandiera, l'"orifiamma", che i Magistrati vollero vessillo del Comune. L'evento è da ritenersi senza dubbio verosimile. Ma occorre tenere presente che, per quanto concerne la sua relazione col capo d'Angiò nello stemma, quella pezza araldica trovasi in quasi tutte le numerosissime figurazioni che ci sono rimaste dell'"arma" di Bologna nei secoli XIII e XIV. Inoltre l'orifiamma è di Francia, cioè azzurro seminato di gigli d'oro senza la spezzatura del lambello, e avrebbe potuto dare origine al capo di Francia, azzurro caricato di tre gigli d'oro ordinati in fascia, e non al capo d'Angiò che è simile, ma con la spezzatura del lambello rosso. Il blasone di Bologna fu per l'ultimo quarto del secolo XIII e per quasi tutto il XIV la croce rossa su campo d'argento con il capo d'Angiò. A questi elementi, alla fine del Trecento se ne aggiunse un altro. Da Ghirardacci apprendiamo che nel 1376 i bolognesi cacciarono il Cardinale legato Guglielmo di Noellet con l'aiuto dei fiorentini, i quali donarono uno stendardo azzurro con il motto Libertas che venne adottato come stemma del popolo, contrapposto a quello con la croce rossa che fu mantenuto come simbolo del Comune. (4) Per Cencetti lo scudo con il motto Libertas si trovava anche dieci anni prima del 1376 riportato in una copertina membranacea di un registro d'archivio recante il disegno dell'"arma del popolo" e la data del 1366. L'arma del popolo rimase per sempre nel blasone comunale, mentre il seminato di Francia scomparve quasi subito. Lo stemma di Bologna fu quindi costituito da due scudi affiancati, a destra quello del Comune, a sinistra quello del popolo. Dalla metà del XV secolo i due scudi si fusero in uno solo inquartandosi, cioè formando quattro quarti. Il nuovo scudo venne riprodotto in alcune monete di Sante Bentivoglio. Questa configurazione è rimasta invariata fino ad oggi. Tuttavia, poiché il sigillo cittadino si identificava con la città e rispecchiava determinate vicende storiche, altre figure si aggiunsero allo scudo bolognese a testimonianza dell'alternarsi di diverse famiglie al governo della comunità. Per cui, accanto agli originali emblemi civici, comparve anche il sigillo del signore. A differenza di altre città, lo stemma di Bologna non era ornato da una corona, ma da una testa di leone, collocata nella parte superiore, che regge i due scudi fusi in uno solo, a ricordo del dono di un leone da parte del marchese Obizzo d'Este al Comune nel 1293, come afferma nella sua opera "Bologna perlustrata" Antonio Masini, mercante di seta e scrittore di cose patrie, vissuto nel Seicento. (5) Gli storici tuttavia nutrono riserve su questo legame, in quanto, prima del Cinquecento, non risulta alcuna traccia di tale ornamento in scudi, documenti, o monumenti. Secondo Cencetti l'origine di questo nuovo elemento va collegata agli eventi del 1376 che sortirono "una nuova costituzione, interamente basata sulle corporazioni artigiane". Il simbolo di quella "rinnovata democrazia" era rappresentato da un "leone rampante che tiene fra le zampe anteriori una bandierina crociata". Le vicende storiche portarono Bologna alla perdita della propria sovranità nel Cinquecento, per cui del leone rimase nello stemma solo la testa, anche se questa rappresentazione non diventò una consuetudine. Dobbiamo aspettare il Settecento per vedere sempre utilizzato anche questo signum , simbolo della nobiltà e della forza legato "alla gloriosa tradizione italica del libero comune". L'Archivio Comunale conserva anche copia del carteggio, intercorso nel Novecento fra il Comune e gli organi statali competenti, riguardante il diritto di utilizzare lo stemma. (6) Il 7 luglio 1928, il Podestà di Bologna, Leandro Arpinati, in esecuzione della propria deliberazione del 19 maggio dello stesso anno (7), rivolgeva istanza al Capo del Governo, Presidente della Consulta Araldica, al fine di ottenere l'autorizzazione ad inserire nello stemma del Comune di Bologna l'emblema del fascio littorio. La Regia Commissione Araldica per le Province di Romagna, il 20 novembre 1928, esprimeva la seguente opinione:

  • "che in mancanza di una disposizione governativa che regoli tale modifica, sia preferibile attenersi alle disposizioni emanate dal Capo del Governo a tale proposito per enti statali e parastatali…affiancando all'antico stemma del Comune di Bologna quello del littorio;
  • che il progetto presentato sembra abbia l'inconveniente di modificare essenzialmente l'antico e storico stemma del Comune in una forma che non pare estetica e nemmeno troppo araldica…".

In data 30 novembre dello stesso anno, il Commissario del re per la Consulta Araldica scriveva di non poter concedere quanto richiesto dal Podestà di Bologna, non consentendolo le disposizioni e i decreti emanati dal Capo del Governo. Autorizzava l'abbinamento dello stemma della città a quello dello Stato, qualora ne fosse chiesta la prescritta autorizzazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava con lettera del 16 maggio 1935, di non poter dare corso alla richiesta, a suo tempo presentata, in quanto il riconoscimento legale dello stemma del Comune non era ancora avvenuto. Facendo seguito alla propria deliberazione del 31 gennaio 1936 (8), il Commissario prefettizio Renato Pascucci, in data 27 febbraio 1936, chiedeva formalmente il riconoscimento dello stemma conforme a quello rappresentato in un bozzetto allegato alla domanda, alla quale univa anche il "Cenno storico" redatto da Albano Sorbelli per documentare, sulla scorta delle risultanze dell'indagine storica, le antiche origini, il continuo possesso da parte del Comune e le intrinseche caratteristiche del simbolo municipale. La Regia Commissione Araldica per le Province di Romagna, udita la relazione presentata da Cencetti, nella seduta del 22 dicembre 1936, espresse parere favorevole all'approvazione dello stemma sottoposto al suo esame e segnalò alla Consulta Araldica l'opportunità di proporre una speciale concessione alla città di Bologna affinché fosse autorizzata "a cimare il proprio scudo con la testa di leone in fronte, anziché con la normale corona civica". Con decreto del 6 novembre 1937, il Capo del Governo riconobbe alla città di Bologna il diritto di fare uso dello stemma. Il sigillo venne consegnato dalla Consulta Araldica al blasonista Marcello Tomadini che ne realizzò la miniatura al costo di lire 240. Oggi lo stemma di Bologna, secondo la descrizione araldica, è composto da quattro quarti, di cui il primo e il quarto sono del Comune, il secondo e il terzo del popolo. Lo scudo ha come emblema una croce rossa in campo d'argento e reca inoltre un capo azzurro caricato da tre gigli di Francia d'oro posti fra i quattro pendenti di un lambello rosso. Lo scudo del popolo ha campo azzurro e come emblema il motto Libertas a lettere d'oro posto "in banda" (diagonalmente da sinistra a destra di chi guarda). maggio 2008 Lucia Marani (1) ARCHIVIO STORICO COMUNE DI BOLOGNA (d'ora in poi ASCB o), Carteggio Amministrativo , 1869, tit.IV, rub. 4.

(2) ASCB o, Stemmi , 1935-1937.

(3) CHERUBINO GHIRARDACCI , Historia di Bologna , Bologna, Forni editore, 1973, vol. I, p. 58 (rist. anast.)

(4) C. Ghirardacci , Historia di Bologna , cit., vol. II, p. 342.

(5) Antonio Masini , Bologna perlustrata (1666) , Bologna, Forni editore, 1986, vol. II, p. 124 (rist. anast.).

(6) ASCB o, Stemmi , 1928 e 1935-1937. La documentazione originale trovasi presso l'Archivio Centrale dello Stato nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Araldico - fascicoli comunali, Bologna, n. 1514.

(7) ASCB o, Deliberazioni del Podestà , 19 maggio 1928, II trimestre.

(8) ASCB o, Deliberazioni del Podestà , 31 gennaio 1936, I trimestre.


Bandiera storica del Comune di Bologna (croce rossa su campo bianco)


Stemma del Comune. L'antica insegna del Comune bolognese è costituita da una croce rossa in campo d'argento
(ASCBo, 'Rotulo' dei lettori di diritto canonico e civile per l'anno 1443-1444 - particolare - Riformatori dello Studio, Legisti )


Stemma del popolo bolognese costituito da una bandiera azzurra con motto Libertas donata dai fiorentini ai bolognesi nella seconda metà del Trecento
(ASCBo, 'Rotulo' dei lettori di diritto canonico e civile per l'anno 1443-1444 - particolare - Riformatori dello Studio, Legisti, n.3)


Stemma di Bologna recante le chiavi pontificie e sormontato dall'ombrello papale,
simboli della giurisdizione dello Stato della Chiesa sulla città (antecedente al plebiscito dell' 11 e 12 marzo 1860)


Stemma della Municipalità di Bologna prima dell'arrivo dei francesi
(tratto da un manifesto del 1796). Museo civico del Risorgimento di Bologna


Bozzetto dello stemma del Comune inviato il 27 febbraio 1936
dal Commissario Prefettizio alla Consulta Araldica per ottenerne il riconoscimento legale


Attuale stemma di Bologna usato come simbolo del Comune. 
Ricorre nei documenti ufficiali e nel gonfalone della città


Bologna: Palazzo Comunale - Statua di Gregorio XIII
Notate le bandiere: Europea, Italiana e quella del Comune di Bologna (croce rossa su campo bianco)


Bologna Luglio 2009: le Bandiere nella Sala Consiliare


Bologna Luglio 2009: Sala Consiliare
Le medaglie del Gonfalone storico della Città di Bologna
Medaglia d'oro alle città benemerite del Risorgimento nazionale 13 novembre 1898 - A sinistra
Medaglia d'Oro al Valor Militare 24 novembre 1946 - Al centro
Medaglia d'oro al valor civile 13 luglio 1981 - A destra



Bologna 15-11-2009: Commemorazione 65° anniversario della Battaglia della Bolognina

Breve storia della Lira dalle sue origini

Costituzione della Repubblica Cispadana (1797)